Dequalificazione: l'accertamento tiene conto delle nuove e precedenti mansioni
A cura della redazione

La Corte di Cassazione, con la sentenza 08/06/2009 n.13173, ha deciso che il giudice di merito chiamato a giudicare su un presunto demansionamento del lavoratore, deve effettuare la verifica tenendo conto sia delle nuove mansioni assegnate sia di quelle precedentemente svolte dal prestatore di lavoro.
La Suprema Corte ha richiamato l'orientamento prevalente secondo cui l'equivalenza tra le nuove mansioni e quelle precedenti, che legittima lo ius variandi del datore di lavoro, deve essere intesa non solo nel senso di pari valore professionale delle mansioni, considerate nella loro oggettività, ma anche come attitudine delle nuove mansioni a consentire la piena utilizzazione o anche l'arricchimento del patrimonio professionale del lavoratore acquisito nella pregressa fase del rapporto.
Precisano inoltre i giudici di legittimità che il divieto di variazioni in pejus opera anche quando al lavoratore, nella formale equivalenza delle precedenti e delle nuove mansioni, siano assegnate di fatto mansioni sostanzialmente inferiori, sicchè nell'indagine circa tale equivalenza non è sufficiente il riferimento in astratto al livello di categoria, ma è necessario accertare che le nuove mansioni siano aderenti alla specifica competenza del dipendente in modo tale da salvaguardare il livello professionale acquisito e da garantire lo svolgimento e l'accrescimento delle sue capacità professionali, con le conseguenti possibilità di miglioramento professionale, in una prospettiva dinamica di valorizzazione delle capacità di arricchimento del proprio bagaglio di conoscenze ed esperienze.
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