L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 8 del 23 gennaio 2019, ha istituito nuovi codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a titolo di imposte e contributi previdenziali autoliquidati a seguito di definizione agevolata dei processi verbali di constatazione, ai sensi dell’art. 1 del DL 119/2018 (L. 136/2018).

Allo scopo, si ricorda che la suddetta norma prevede che i contribuenti possono definire il contenuto integrale dei processi verbali di constatazione, consegnati entro la data in vigore dello stesso decreto-legge e per i quali, alla predetta data, non sia stato ancora notificato un avviso di accertamento o ricevuto un invito al contraddittorio. Per regolarizzare le violazioni contestate nel verbale per le imposte e contributi previsti, i contribuenti devono presentare un’apposita dichiarazione entro il 31 maggio 2019 e versare le imposte autoliquidate, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il medesimo termine.

Il versamento può essere effettuato in un’unica soluzione, ovvero in venti rate trimestrali di pari importo e, in tal caso, la prima rata deve essere versata entro il 31 maggio 2019. Per tali versamenti è esclusa la compensazione prevista dall’art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.