Definizione agevolata per le risorse proprie UE: entro fine luglio la comunicazione con le somme dovute
A cura della redazione
L’Agenzia delle entrate-riscossione ha ricordato che al contribuente verrà inviata entro il 31 luglio 2019 una Comunicazione di accoglimento della domanda contenente l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della Definizione agevolata per le risorse UE, con la scadenza delle eventuali rate e i relativi bollettini di pagamento.
Nella comunicazione saranno altresì contemplati anche le ulteriori cartelle che Agenzia delle Dogane e dei Monopoli individuerà come strettamente correlate a quelle richieste in definizione.
L’Agenzia invierà la comunicazione anche in caso di eventuale diniego con l’evidenza delle motivazioni per le quali non è stata accolta la richiesta di definizione agevolata.
A seconda della scelta effettuata dal contribuente, il debito sarà estinto in un'unica soluzione oppure fino a un massimo di 18 rate consecutive (5 anni), di cui le prime due (pari al 10%) nel 2019 e le restanti 16 in quattro rate annuali di pari importo. La prima rata è fissata per legge al 30 settembre 2019, la seconda scade il 30 novembre 2019 e le altre il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno successivo.
A seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, Agenzia delle entrate-Riscossione, limitatamente ai debiti rientranti nell’ambito applicativo della Definizione agevolata (c.d. “debiti definibili”): non darà seguito alle procedure esecutive già avviate, salvo che non abbia avuto luogo il primo incanto con esito positivo e non avvierà nuove procedure cautelari o esecutive, mentre resteranno attivi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della domanda.
La legge prevede infine che, a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, siano sospesi i termini di prescrizione e decadenza dei carichi inseriti nella domanda e gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni.
A tal riguardo l’Agenzia precisa che, per coloro che richiederanno di aderire alla Definizione agevolata, il D.L. n. 119/2018 prevede che, indipendentemente dal fatto che verrà o meno pagata la prima/unica rata della Definizione o una delle successive rate, non sarà più possibile richiedere, per lo stesso debito, una nuova rateizzazione e, nel caso il debito fosse già rateizzato, la precedente rateizzazione sarà revocata.
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