L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 10 del 15 maggio 2019, ha fornito ulteriori chiarimenti in ordine alla definizione agevolata delle controversie pendenti introdotta dagli articoli 6 e 7, c. 2, lett. b) e c. 3, del Dl 119/2018 (L. 136/2018).

Una delle risposte fornite nel documento di prassi riguarda le controversie su sanzioni, ad esempio quando per un atto di recupero di un credito d’imposta la sentenza della Commissione tributaria provinciale, impugnata dall’Agenzia, abbia accolto il ricorso limitatamente alle sanzioni, mentre il tributo, non più in contestazione, è stato pagato dal contribuente. In questo caso, poiché l’oggetto della controversia in appello riguarda esclusivamente l’irrogazione della sanzione collegata al tributo e quest’ultimo è stato integralmente versato, la definizione agevolata della lite può essere effettuata senza il pagamento di alcun importo. Sempre in tema di sanzioni, la circolare tratta il caso di una sentenza della Suprema Corte in cui si dichiara che l’imposta era dovuta dal contribuente e si rinvia alla Commissione tributaria regionale per la sola rideterminazione delle sanzioni. L’Agenzia chiarisce che, in questa situazione, la lite è definibile in relazione alle sanzioni senza il pagamento di alcun importo, visto che il tributo è stato definito in seguito alla formazione del giudicato.

Nel caso di liti riguardanti il consolidato pre-2011 instaurate separatamente dalla società consolidata e dalla società consolidante contro i rispettivi avvisi di accertamento Ires - prima cioè dell’unificazione degli atti impositivi introdotta dall’art. 40-bis del DPR 600/1973 - la circolare specifica che, se entrambe le società hanno impugnato gli avvisi di accertamento con separati ricorsi e il giudizio instaurato dalla consolidante è stato sospeso dalla CTP in attesa della decisione in Cassazione sul contenzioso relativo all’accertamento in capo alla consolidata, quest’ultima può definire in via agevolata la controversia pendente in Cassazione sull’imposta “teorica” dovuta. A seguito del perfezionamento della definizione, la consolidante potrà richiedere la dichiarazione di cessata materia del contendere anche nella lite su proprio accertamento.

Un’ipotesi particolare trattata dall’Agenzia, inoltre, è quella di una lite per la quale le Entrate avevano negato la possibilità di aderire alla procedura di definizione delle liti del Dl 50/2017 perché non erano stati versati gli importi dovuti per la definizione della lite riguardante sanzioni non collegate al tributo. In pratica, il contribuente può definire la controversia originaria rinunciando al ricorso contro il diniego dell’Ufficio. Inoltre, se il contribuente ha rottamato l’iscrizione a ruolo dei 2/3 della sanzione non collegata al tributo (dipendente dalla lite originaria), può definire in via agevolata la controversia tuttora pendente sulla parte non interessata dalla “rottamazione”. In questo caso, la determinazione del valore della lite deve tenere conto delle sole somme ancora in contestazione.

Infine, per usufruire della definizione delle liti, il contribuente interessato deve, entro il 31.5.2019, trasmettere in via telematica la domanda e pagare l’intero importo agevolato (o la prima rata in caso di rateazione per importi superiori ai mille euro). L’importo da versare è pari al 100% del valore della controversia in caso di soccombenza del contribuente o di ricorso notificato al 24.10.2018, mentre è pari al 90% in caso di ricorso pendente in primo grado e depositato o trasmesso alla CTP alla data del 24.1.2018. Sono previsti inoltre pagamenti ridotti, pari al 40% e 15%, in caso di soccombenza dell’Agenzia in primo e secondo grado di giudizio, e pari al 5% del valore della controversia in caso di giudizio pendente in Cassazione nel caso in cui l’Agenzia risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio. Se non vi sono importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.