L’Agenzia delle entrate, con la circolare 28/07/2017 n.22E, ha fornito le istruzioni operative per fruire della c.d. definizione agevolata delle controversie tributarie di cui al DL 50/2017 ossia l’opportunità riconosciuta ai contribuenti di versare entro il 2 ottobre p.v. gli importi contenuti nell’atto impugnato, contestati nel ricorso di primo grado e gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, al netto delle sanzioni collegate ai tributi e degli interessi di mora.

Le controversi che possono essere oggetto della definizione agevolata sono quelle in cui è parte l’Agenzia delle entrate, pendenti in ogni stato e grado di giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio e nelle quali il ricorso di primo grado è stato notificato entro il 24 aprile u.s. La norma inoltre richiede che alla data di presentazione della domanda di definizione agevolata, il processo non deve essersi concluso con pronuncia definitiva.

Restano escluse:

  • le liti pendenti in materie diverse da quella tributaria, erroneamente instaurate innanzi alle commissioni tributarie e quelle nelle quali è parte unicamente l’agente della riscossione.
  • le liti in cui non è possibile determinare il quantum dovuto dal contribuente e quelle relative, ad esempio, ai dinieghi espressi o taciti di rimborso.

L’Agenzia delle entrate ricorda inoltre che i contribuenti che sono ricorsi alla rottamazione delle cartelle di cui all’art. 6 del DL 193/2016 possono anche fruire della definizione agevolata delle liti, purchè in possesso dei requisiti. In questo caso il contribuente che aderisce a quest’ultima sarà comunque tenuto ad effettuare il versamento delle somme dovute per la definizione agevolata.

La definizione della lite si perfeziona con il pagamento entro il 2 ottobre dell’intero importo dovuto oppure della prima rata e con la presentazione della domanda entro lo stesso termine.

Dall’importo lordo dovuto vanno scomputati gli importi già versati per effetto delle disposizioni sulla riscossione in pendenza di giudizio e quelli dovuti per la rottamazione dei carichi affidati all’agente della riscossione, in quest’ultimo caso a prescindere dalla circostanza che all’atto della definizione della lite tali somme siano ancora da pagare o siano state pagate in tutto o in parte.  Se le somme versate in pendenza di giudizio o dovute per la definizione dei carichi sono di ammontare maggiore o uguale all’importo lordo   dovuto   per   la definizione agevolata della lite, quest’ultima si perfeziona senza effettuare alcun versamento, vale a dire con la sola presentazione della domanda entro il termine perentorio del 2 ottobre 2017. Per ciascuna controversia autonoma va fatto un separato versamento, così come va presentata una distinta domanda di definizione.

L’Agenzia delle entrate ricorda che le somme superiori a 2.000 euro si possono versare in un massimo di 3 rate: la prima, d’importo pari al 40% del totale, entro il 2 ottobre 2017; la seconda, pari all’ulteriore 40%, entro il 30 novembre; la terza, d’importo pari al residuo 20%, entro il 30 giugno 2018, che in quanto cadente di sabato è prorogato al 2 luglio 2018.  I pagamenti sono eseguiti mediante modello F24, qualunque sia il tipo di tributo cui la lite si riferisce.

Infine si ricorsa che l’eventuale diniego di definizione viene notificato al contribuente entro il termine perentorio del 31 luglio 2018; il provvedimento può essere impugnato, entro 60 giorni dalla notifica, davanti allo stesso giudice presso il quale pende la lite. Per i giudizi sospesi fino al 31 dicembre 2018 è prevista l’estinzione automatica, salvo che la parte (contribuente o ufficio) che ne abbia interesse presenti istanza di trattazione entro il periodo di sospensione.