L’Agenzia delle entrate Riscossione, sul proprio sito internet ha ricordato che il 7 dicembre p.v., per coloro che hanno aderito alla rottamazione delle cartelle prevista dal decreto legge n. 193 del 2016, scadrà il termine ultimo per il pagamento della rata di novembre, se prevista dal piano do rateazione, ma anche delle eventuali rate scadute a luglio e settembre 2017.

Il differimento al 7 dicembre 2017 è stato disposto dalla Legge 172/2017 di conversione del decreto legge n. 148/2017, che modifica il calendario dei pagamenti relativi alla Definizione agevolata 2016.

L’agenzia ricorda che una volta saldate le rate scadute (luglio, settembre e novembre) ed effettuato il pagamento dell’eventuale terza rata, si potrà riprendere il piano di Definizione agevolata, scelto nella domanda di adesione.

Quindi il mancato, insufficiente o tardivo pagamento, oltre il termine del 7 dicembre, fa perdere i benefici della “rottamazione” e l’Agenzia delle entrate-Riscossione dovrà, come previsto dalla legge, riprendere le procedure di riscossione.

Inoltre, la Legge n. 172/2017, riammette ai benefici previsti dalla Definizione agevolata, senza ulteriori adempimenti, anche chi ha pagato in ritardo le rate in scadenza a luglio e settembre, che potrà quindi proseguire con i pagamenti previsti dal proprio piano.

Viene anche posticipata al 31 luglio 2018 la scadenza dell’eventuale quarta rata, inizialmente prevista ad aprile 2018.

Resta invece invariato il termine per il pagamento della quinta rata in scadenza, ove dovuta, al 30 settembre 2018.

Per effettuare i pagamenti è necessario utilizzare il bollettino Rav riferito alla rata in scadenza ricevuto insieme alla “Comunicazione delle somme dovute”, successivamente alla presentazione della domanda di adesione alla Definizione agevolata.

Il bollettino che riporta l’indicazione della rata in scadenza al 30 aprile 2018, può essere pagato entro il 31 luglio 2018, come previsto dalla Legge n. 172/2017.