Con la risoluzione n. 235/E del 10/06/2008 l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla deducibilità dell'IRAP per i lavoratori. La Direzione ha espresso il suo orientamento in merito alle seguenti problematiche:

Quesito1
I criteri di applicazione delle deduzioni IRAP concernenti il cuneo fiscale e contributivo in caso di distacco del personale dipendente;
Parere Direzione
Nel caso di distacco la deduzione IRAP spetta al distaccatario se il costo del dipendente è dallo stesso effettivamente sostenuto ovvero è corretto ritenere che, nella misura in cui il personale sia, di fatto, dislocato presso il distaccatario e quest'ultimo sia tenuto a rimborsare il costo relativo al personale utilizzato; competono al distaccatario anche le deduzioni relative al cuneo fiscale, secondo il principio per cui le deduzioni "seguono il lavoratore", sempreché anche il distaccatario rientri nell'ambito dei soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettere da a) ad e) del decreto IRAP. La Direzione precisa che tali deduzioni spettano al distaccata rio, che sostiene le spese per il personale, in ragione dei giorni di effettivo utilizzo del personale distaccato. Se, infatti, il distacco avrà una durata inferiore all'anno (periodo d'imposta = anno solare), le deduzioni dovranno essere proporzionalmente ripartite tra il distaccante e il distaccatario.
Quesito 2
Le modalità di calcolo dell'incremento occupazionale nell'ipotesi di scelta, in via alternativa, tra la deduzione per incremento occupazionale, di dell'art. 11, comma 47-quater, del D.Lgs. n. 446/97, e le deduzioni IRAP relative al cuneo fiscale;
Parere Direzione
Occorre verificare:
- Che vi sia stato un effettivo incremento occupazionale, confrontando il numero complessivo dei lavoratori a tempo indeterminato in carico al 31 dicembre dell'anno di riferimento con la media degli occupati del periodo precedente; la Direzione sottolinea inoltre che è possibile tener conto anche dei lavoratori per i quali si intende fruire la deduzione dalla base imponibile IRAP relative al c.d fiscale, di cui la comma 1, lettera a), nn. 2-3-4 dell'art. 11, che sono alternative alle deduzioni spettanti per gli incrementi occupazionali.
- In presenza di incremento, scegliere per quanti lavoratori si intenda beneficiare della deduzioni per incremento occupazionale;
- Calcolare, in via residuale, il numero di lavoratori per i quali si ha diritto a fruire alle deduzioni per il cuneo fiscale.
La risoluzione precisa che a prescindere dalla scelta operata tra la deduzione per incremento occupazionale e le deduzioni per il fiscale, i contributi assicurativi sono sempre deducibili in quanto cumulabili con ogni latra deduzione. Resta ferma l'applicazione delle regole ordinarie per cui decade il beneficio relativo all'incremento occupazionale nel caso in cui il numero complessivo dei lavoratori dipendenti al termine del periodo d'imposta di riferimento risulti pari o inferiore al numero complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente occupati nel periodo d'imposta; l'ammontare delle deduzioni spettanti non può eccedere il costo del lavoro ad esso relativo; l'ammontare complessivo delle deduzioni ammesse non può eccedere il limite massimo rappresentato dalla retribuzione e dagli oneri e spese a carico del datore di lavoro.
Quesito 3
La possibilità per il datore di lavoro in caso di trasformazione del contratto di un apprendista di poter beneficiare della deduzione del costo integrale dell'apprendista per il periodo in cui il lavoratore risulta assunto con tale tipologia di contratto e successivamente della deduzione di 2.000,00 euro ovvero le deduzioni per il cuneo fiscale.
Parere della Direzione
La direzione ritiene che possa considerarsi cumulabile la detrazione per apprendisti per tutto il periodo in cui i lavoratori sono assunti con tale qualifica e successivamente della deduzione di 2.000 Euro in alternativa, delle deduzioni per il cuneo fiscale in proporzione ai giorni compresi nel periodo d'imposta considerato, in cui i lavoratori risultano impiegati a tempo indeterminato.
Quesito 4
Cumulo della deduzioni di 2.000,00 Euro con quella prevista in caso di incremento occupazionale
Parere della Direzione
La Direzione ritiene possibile per il datore di lavoro beneficiare sia della deduzione per incremento occupazionale sia della deduzione di 2.000,00 Euro prevista dall'art. 11, comma 4-bis, del D.Lgs n. 446 del 1997, in quanto. Come disposto dal comma 4-septies del medesimo articolo, tali deduzioni non sono tra loro alternative.