Il lavoratore che decide di destinare il proprio premio di produzione per coprire i costi per il riscatto della laurea può fruire dell’agevolazione fiscale di cui all’art. 51, c. 2 lett. a) del TUIR secondo cui non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge per un importo non superiore complessivamente ad euro 3.615,20.

Infatti il versamento dei contributi per riscattare i periodi di laurea è previsto da una disposizione di legge e più precisamente dall’art. 2, c. 5-quater, del Dlgs184/1997 secondo cui l’onere dei periodi di riscatto è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo, moltiplicato per l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell’assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, vigenti alla data di presentazione della domanda.

Non va infine dimenticato che l’onere è deducibile dal reddito di impresa e da lavoro autonomo.