Sulla G.U. n. 277 del 28 novembre 2014, è stato pubblicato il DLgs 21 novembre 2014, n. 175, meglio noto come Decreto Semplificazione fiscale, che tra le diverse novità introduce nel nostro ordinamento anche la dichiarazione dei redditi precompilata. Il Decreto legislativo entrerà in vigore il 13 dicembre 2014.

Tra le novità di maggior interesse per il mondo del lavoro si segnalano le seguenti:

- Semplificazioni per le persone fisiche: a decorrere dal 2015, in via sperimentale, l'Agenzia delle entrate, utilizzando le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, i dati trasmessi da parte di soggetti terzi (esempio banche e assicurazioni) e i dati contenuti nelle certificazioni predisposte dai sostituti d’imposta (certificazione unica CUD, art. 4, c. 6-ter del DPR 322/1998), rende disponibile telematicamente, entro il 15 aprile di ciascun anno, ai titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati, la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell'anno precedente, che può essere accettata o modificata.

- Semplificazioni in materia di addizionali all’IRPEF: Ai fini della semplificazione delle dichiarazioni e delle funzioni dei sostituti d'imposta e dei centri di assistenza fiscale nonché degli altri intermediari, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute ad inviare, ai fini della pubblicazione sul sito informatico dell’Agenzia delle entrate, entro il 31 gennaio dell'anno a cui l'addizionale si riferisce, i dati contenuti nei provvedimenti di variazione dell'addizionale regionale, individuati con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Per quanto riguarda le addizionali comunali si precisa che ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota e la soglia di esenzione sono assunte nella misura vigente nell'anno precedente (è abrogata la disposizione che imponeva agli enti locali la pubblicazione della delibera entro il 20 dicembre precedente l'anno di riferimento).

- Compensazioni: Al fine di favorire la trasparenza e semplificare le operazioni poste in essere dai sostituti d'imposta, a decorrere dal 1° gennaio 2015 le somme rimborsate ai percipienti sulla base dei prospetti di liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e dei risultati contabili trasmessi dai CAF e dai professionisti abilitati sono compensate dai sostituti d'imposta esclusivamente con le modalità di cui all'articolo 17 del D. Lgs. 241/1997, nel mese successivo a quello in cui è stato effettuato il rimborso, nei limiti previsti dall'articolo 37, comma 4, dello stesso decreto. In deroga a quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 241, del 1997 le eccedenze di versamento di ritenute e di imposte sostitutive sono scomputate dai successivi versamenti esclusivamente con le modalità di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241/1997. La disposizione che regola lo scomputo diretto è abrogata.

- Responsabilità solidale fiscale: Il provvedimento abroga definitivamente la responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatori (prevista dalla L. 223/2006, art. 35, cc. 28, 28 bis e 28 ter – c.d. legge Bersani) per quanto riguarda il versamento all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute dal subappaltatore all'erario stesso in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto. Abrogata anche la sanzione amministrativa prevista per il committente che non provvedeva al relativo controllo. Detta responsabilità, in parte, è stata spostata nell’art. 29 del D. Lgs. 276/2003.

- Attività di controllo adempimenti degli obblighi fiscali: Al fine di potenziare le attività di controllo sul corretto adempimento degli obblighi fiscali in materia di ritenute ai sensi del decreto del DPR 600/1973, l’INPS rende disponibile all’Agenzia delle entrate, con cadenza mensile, i dati relativi alle aziende e alle posizioni contributive dei relativi dipendenti gestite dall’Istituto stesso.

- Cancellazione delle società: Ai soli fini della validità e dell’efficacia degli atti della liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l’estinzione della società di cui all’articolo 2495 del codice civile (recante Cancellazione della società) ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese.

- Processo tributario: Il ricorso in appello è proposto nelle forme di cui all’art. 20, commi 1 e 2 (proposizione del ricorso), del D. Lgs. 546/1992, nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado e deve essere depositato a norma dell’art. 22, commi 1, 2 e 3 (costituzione in giudizio del ricorrente), del medesimo D. Lgs. 546/1992.