L’INPS, con il messaggio n. 2479 del 17 giugno 2020, ha chiarito che il beneficio della sospensione previsto dall’art. 152 del D.L. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) riguarda tutti i pignoramenti notificati all’Istituto entro la data del 31 agosto 2020, anche quelli per i quali anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso (19 maggio 2020) fosse intervenuta l’ordinanza di assegnazione del giudice dell’esecuzione.

Restano, invece, fermi gli accantonamenti effettuati prima della data di entrata in vigore del decreto medesimo e restano definitivamente acquisite e non sono rimborsate le somme accreditate, anteriormente alla stessa data, all’Agente della riscossione e ai soggetti iscritti all’albo previsto dall’art. 53 del D.Lgs. 446/1997.

Il beneficio riguarda tutte le prestazioni a sostegno del reddito che l’INPS eroga in sostituzione della retribuzione o a seguito della cessazione del rapporto di lavoro. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, rientrano, dunque, nell’ambito di applicazione della disposizione in esame le seguenti indennità:

  • NASpI;
  • DISCOLL;
  • Disoccupazione Agricola;
  • Anticipazione NASpI;
  • TFR del Fondo di Garanzia;
  • Integrazioni salariali (CIGO, CIGS, CIGD, CISOA, Assegno ordinario, Assegno di solidarietà);
  • Malattia e maternità.

Durante il periodo interessato dalla sospensione di cui al citato art. 152, le Strutture territoriali non devono procedere ad effettuare nuove trattenute o predisporre versamenti in favore dei creditori pignoratizi (si veda allegato al messaggio), posticipando tutte le relative attività allo scadere del trimestre, salvo modifiche in sede di conversione del decreto legge in comento.

Eventuali accantonamenti che fossero stati effettuati dopo il 19.5.2020 devono essere resi nuovamente disponibili in favore dei soggetti pignorati tramite l’opzione “Restituzione Totale” presente in procedura Gestione Pagamenti a terzi.

Qualora, durante il periodo di sospensione, intervengano ordinanze di assegnazione, le Strutture territoriali saranno tenute ad effettuare i versamenti riferiti agli accantonamenti effettuati antecedentemente all’obbligo di sospensione.

Al termine del periodo stabilito dalla norma, dovranno essere riattivati gli accantonamenti sospesi, secondo i limiti previsti dalle vigenti disposizioni, sulle mensilità ancora in corso di pagamento, ove presenti.