Decreto fiscale 2016: definita la figura del trasfertista
A cura della redazione
Le Commissioni riunite V e VI della Camera dei Deputati, sabato 12 novembre u.s., hanno concluso l'esame del provvedimento di conversione del decreto-legge n. 193 del 2016, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili, che ora passa all'Aula.
Tra le novità di maggior interesse contenute nel disegno di legge di conversione del DL 193/2016, si segnala l’introduzione dell’Art.7-quinqiues, una norma interpretativa dell’art. 51, c.6 del DPR 917/1986 sulle agevolazioni IRPEF applicabili ai lavoratori trasfertisti, che consistono nell'abbattimento al 50 per cento del reddito imponibile percepito a titolo di indennità e premi.
In particolare viene previsto che per rientrare in tale agevolazione sono richieste contestualmente le seguenti condizioni:
a) mancata indicazione nel contratto e/o lettera di assunzione della sede di lavoro;
b) svolgimento di una attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;
c) corresponsione al dipendente di una indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuite senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta.
Ove non siano presenti contestualmente dette condizioni è comunque riconosciuto il diverso trattamento previsto per le indennità di trasferta, le quali concorrono parzialmente alla formazione dell'imponibile IRPEF ai sensi dell’art.51, c.5 del DPR 917/1986.
L’art.7-bis invece prevede l’abolizione degli studi di settore, in sostituzione dei quali, vengono introdotti dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017, con apposito decreto ministeriale, indici sintetici di affidabilità fiscale, cui sono collegati livelli di primalità per i contribuenti più affidabili, anche in termini di esclusione o riduzione dei termini per gli accertamenti, al fine di stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari ed il rafforzamento della collaborazione tra l'Amministrazione finanziaria e contribuenti.
Per le imprese viene indicato un parametro quantitativo oltre il quale scatta la presunzione di evasione per i prelievi o i versamenti di importo superiore a 1000 euro giornalieri e a 5.000 euro mensili (articolo 32, comma 1, n. 2, del D.P.R. n. 600 del 1973).
L’art. 7-quater, comma 14, posticipa dal 28 febbraio al 31 marzo di ciascun anno il termine per la consegna, ai soggetti interessati, della certificazione unica dei sostituti d'imposta (articolo 4, comma 6-quater del D.P.R. n. 322 del 1998), a decorrere dal 2017 con riferimento alle certificazioni relative al 2016.
Modificando l'art.54, c.5 del TUIR vengono incluse tra le spese deducibili dal reddito di lavoro autonomo quelle relative alle prestazioni di viaggio e di trasporto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.
Si prevede inoltre la sospensione dei termini, dal 1° al 31 agosto, per la trasmissione dei documenti e informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle entrate o da altri enti impositori, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (articolo 37, comma 11- bis, del decreto-legge n. 223 del 2006).
Il comma 17 del citato articolo prevede la sospensione, dal 1° agosto al 4 settembre, del termine di trenta giorni per il pagamento delle somme dovute, rispettivamente, a seguito dei controlli automatici, dei controlli formali e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata.
Dal 2017, viene inoltre posticipato dal 16 al 30 giugno il termine per il versamento a saldo dell’Irpef e dell’Irap, e dal giorno 16 all’ultimo giorno del mese di riferimento i versamenti IRES e IRAP.
L’art. 7-quater, comma 31, sopprime l’obbligo dell’F24 telematico per i pagamenti superiori a 1.000 euro.
Infine l’art. 7-sexies prevede che se il contribuente che applica il regime dei minimi ha conseguito ricavi o compensi superiori alle soglie di legge, nel limite di 15.000 euro di maggiori ricavi o compensi, in alternativa all’uscita dal regime può chiedere che sull’eccedenza sia applicata un’imposta sostitutiva al 27 per cento. Tale facoltà è esercitabile dal contribuente per non oltre due anni d’imposta, non consecutivi, per ciascun quinquennio.
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