L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 8 del 3 aprile 2020, ha fornito chiarimenti in merito alle misure introdotte dal Decreto Cura Italia (DL 18/2020) e dal DL 9/2020.

Tra i principali, si segnala quanto segue:

MISURE SPECIFICHE A SOSTEGNO DELLE IMPRESE

  1. Credito d’imposta per negozi e botteghe (art. 65 DL 18/2020). Ancorché la disposizione si riferisca, genericamente, al 60% dell’ammontare del canone di locazione, la stessa ha la finalità di ristorare il soggetto dal costo sostenuto costituito dal predetto canone, sicché in coerenza con tale finalità il predetto credito maturerà a seguito dell’avvenuto pagamento del canone medesimo.

Gli immobili oggetto di locazione (per cui è possibile fruire del credito d’imposta) devono essere classificati nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe). Restano, quindi, esclusi dal credito d’imposta i contratti di locazione di immobili rientranti nelle altre categorie catastali anche se aventi destinazione commerciale, come ad esempio la categoria D/8.

PREMIO AI LAVORATORI DIPENDENTI

  1. Calcolo dei giorni. In assenza di precisazioni risultanti dalla lettera della norma e/o dalla relazione illustrativa, si ritiene che al fine del calcolo complessivo dei giorni rilevanti ai fini della determinazione dell’importo del bonus spettante ai sensi dell’art. 63 del DL 18/2020, rilevi il rapporto tra le ore effettive lavorate nel mese e le ore lavorabili come previsto contrattualmente;
  2. Cessazione del rapporto di lavoro nel mese di marzo 2020. Considerato che l’importo del bonus è rapportato al numero di giorni di lavoro svolti, nel mese di marzo 2020, nella propria sede di lavoro, ai dipendenti licenziati nel predetto mese spetterà il bonus in proporzione ai giorni di lavoro svolti presso la predetta sede calcolati come illustrato sopra;
  3. Lavoratori in servizio esterno. Tenuto conto che la ratio di tale disposizione persegue l’obiettivo di dare ristoro ai dipendenti che hanno continuato a lavorare nel mese di marzo senza poter adottare, quale misura di prevenzione, quella del lavoro agile o da remoto, si ritiene che il premio, ivi stabilito, debba essere riconosciuto anche a coloro che hanno prestato la loro attività lavorativa in trasferta presso clienti o in missioni o presso sedi secondarie dell’impresa. Restano, invece, esclusi i dipendenti che hanno prestato la loro attività lavorativa in modalità di lavoro agile (“smart working”);
  4. Trattamento dei lavoratori in part-time. Sulla base della lettera della norma che rapporta l’ammontare del premio «al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro», si è dell’avviso che indipendentemente dalla tipologia di contratto, full time e part time, l’importo del bonus erogabile dovrà essere determinato in ragione del periodo di lavoro durante il quale il dipendente presta effettivamente l’attività lavorativa presso la propria sede.

Inoltre, in considerazione della finalità della norma che vuole premiare i dipendenti che hanno continuato a prestare la propria attività lavorativa presso la sede di lavoro non devono considerarsi nel rapporto né al numeratore né al denominatore le giornate di ferie o di malattia.

In base alla medesima ratio, sono esclude dal calcolo le giornate di assenza per aspettativa senza corresponsione di assegni;

  1. Premi di risultato. Ai fini della verifica del rispetto del limite di 40 mila euro, deve considerarsi esclusivamente il reddito di lavoro dipendente assoggettato a tassazione progressiva IRPEF e non anche quello assoggettato a tassazione separata o ad imposta sostitutiva.
  2. Erogazione del bonus. I sostituti d’imposta riconoscono, in via automatica, l’incentivo a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno. Conseguentemente, il bonus in esame non dovrà essere erogato necessariamente con le competenze stipendiali del mese di aprile 2020;
  3. Attestazione redditi del dipendente. Qualora il datore di lavoro tenuto all'erogazione del premio non sia lo stesso che abbia rilasciato la certificazione unica dei redditi per l’anno precedente, il dipendente, al fine di ottenere il premio, dovrà rilasciare al sostituto di imposta una autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, in cui attestare l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell'anno precedente;
  4. Utilizzo del credito d’imposta riconosciuto al datore di lavoro. Il recupero in compensazione orizzontale del premio anticipato al dipendente deve avvenire mediante l’utilizzo dei servizi telematici dell’Agenzia, come chiarito con la risoluzione n. 110/2019 e non è soggetto agli altri limiti o vincoli previsti per l’utilizzo in compensazione dei crediti di imposta.

Al fine di consentire ai sostituti d’imposta di recuperare in compensazione il premio erogato ai dipendenti, con la risoluzione 17/2020, sono stati istituiti, per il modello F24, il codice tributo “1699” e per il modello F24 “enti pubblici” (F24 EP), il codice, “169E”, denominati “Recupero da parte dei sostituti d’imposta del premio erogato ai sensi dell’articolo 63 del decreto legge n. 18 del 2020”.

EROGAZIONI LIBERALI

  1. Deducibilità delle erogazioni liberali dal reddito d’impresa. La deduzione prevista dall’art. 66 del DL 18/2020 spetta anche in presenza di una perdita fiscale realizzata nel periodo d'imposta in cui è stata effettuata l'erogazione liberale in esame;
  2. Modalità di effettuazione delle erogazioni liberali effettuate a strutture ospedaliere. Rientrano nel novero delle donazioni agevolabili ai sensi della predetta disposizione:

- le donazioni effettuate in favore degli enti espressamente elencati dallo stesso art. 66 (Stato, regioni, fondazioni, ecc.), nonché quelle eseguite anche per il tramite degli enti richiamati dall’art. 27 della L. 133/1999, cui il c. 2 dell’art. 66 del Decreto fa rinvio;

- donazioni eseguite dai soggetti indicati nei commi 1 e 2 dello stesso art. 66 (persone fisiche, enti non commerciali, soggetti titolari di reddito di impresa), non necessariamente per il tramite e/o favore degli enti espressamente indicati dalla norma, ma direttamente in favore delle strutture di ricovero, cura, accoglienza e assistenza, pubbliche e private che, sulla base di specifici atti delle competenti autorità pubbliche, sono coinvolte nella gestione dell’emergenza COVID-19.

Tale conclusione risulta coerente, sotto il profilo sistematico, anche con la previsione extra-fiscale dell’art. 4 del DL 18/2020 che, al c. 1, stabilisce che le regioni e le province autonome possono attivare, anche in deroga ai requisiti autorizzativi e di accreditamento, aree sanitarie anche temporanee sia all’interno che all’esterno di strutture di ricovero, cura, accoglienza e assistenza, pubbliche e private, o di altri luoghi idonei, per la gestione dell’emergenza COVID- 19, sino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020.