L’INPS, con il messaggio n. 2458 del 30 giugno 2023, ha confermato anche con riferimento all’indennità ai lavoratori autonomi, che l’impossibilità a prestare attività lavorativa, in conseguenza degli straordinari eventi atmosferici di cui al D.L. 61/2023 (Decreto Alluvione), non deve intendersi riferita all’intero complesso aziendale ma è sufficiente che riguardi soltanto un settore dello stesso o una singola fase/attività del processo produttivo. Pertanto, è corretta l’interpretazione in base alla quale viene riconosciuta la sospensione dell’attività nei confronti di tutti gli agricoltori con sede legale o operativa in uno dei Comuni di cui all’elenco allegato al citato D.L. 61/2023, nonché nei confronti degli agricoltori i cui terreni agricoli posseduti e/o condotti ricadono totalmente o in parte nei predetti Comuni; ai fini del riconoscimento dell’indennità una tantum, infatti, la sospensione può interessare anche solo parzialmente l’attività agricola svolta dagli agricoltori.

Sempre con riferimento alla sospensione dell’attività, l’importo, pari a 500 euro per ciascun periodo di sospensione, non è frazionabile; inoltre, lo stesso indennizza un periodo di sospensione non superiore a 15 giorni.

L’INPS conferma, da ultimo, che l’indennità una tantum in commento costituisce reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito.