Decreto Agosto: le istruzioni per la ripresa dei versamenti contributivi
A cura della redazione
L’INPS, con il messaggio n. 3274 del 9 settembre, confermando quanto già chiarito nel precedente messaggio 2871/2020, ha fornito le indicazioni cui i contribuenti devono attenersi per adempiere al versamento dell’importo pari al 50% delle somme oggetto di sospensione qualora intendano effettuare il pagamento in modalità rateale, la prima delle quali da versare entro il 16 settembre 2020. Le ulteriori rate dovranno essere pagate entro il giorno 16 di ciascun mese successivo (art. 97, D.L. 104/2020).
Con successivo messaggio saranno fornite le istruzioni per il pagamento del restante importo, pari al residuo 50% delle somme dovute, il cui versamento della prima rata è da effettuarsi entro il 16 gennaio 2021.
Si conferma, inoltre, che i contribuenti aventi diritto alla sospensione in esame possono effettuare il versamento dell’intero importo entro il 16 settembre 2020 in unica soluzione o in 4 rate mensili di uguale importo, senza aggravio di sanzioni e interessi.
Aziende con dipendenti e Committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata
Le Aziende con dipendenti e i Committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata, che intendano avvalersi della rateazione di cui all’art. 97 del D.L. 104/2020, devono continuare ad utilizzare il format di cui al messaggio 2871/2020 indicando gli importi totali oggetto di sospensione.
Per il versamento delle prime 4 rate di pari importo, pari al 50% delle somme dovute, i contribuenti provvederanno ai relativi versamenti utilizzando i codici F24 e le modalità riportate nel medesimo messaggio.
Artigiani e commercianti
Per presentare istanza di sospensione e per avvalersi della rateazione secondo le modalità di cui all’art. 97 del D.L. 104/2020, i contribuenti devono continuare ad utilizzare il format di cui al messaggio 2871/2020.
Per il versamento delle rate i contribuenti possono utilizzare apposita codeline visualizzabile nel Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti alla sezione Posizione assicurativa – Dilazioni: “Mod. F24 Covid19”, dove è possibile scaricare anche il relativo modello “F24” precompilato.
Aziende agricole assuntrici di manodopera
Secondo le indicazioni contenute nel messaggio 2871/2020, alle aziende per le quali risultano contributi non versati riferiti ai periodi oggetto di sospensione, è stato attribuito uno dei seguenti codici di autorizzazione:
- 7H - “Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 D.L. n. 9/2020, art. 5” (cfr. le circolari n. 37/2020, paragrafo 3.4 e n. 52/2020, paragrafo 5.4), attribuito in automatico a cura della Direzione generale;
- 7L - “Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui all’art. 61 comma 2 del D.L. 18/2020” (cfr. la circolare n. 52/2020, paragrafo 5.4), attribuito in automatico a cura della Direzione generale;
- 7Q - “Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 18/2020, art. 62 comma 2”, attribuito su istanza del contribuente destinatario della sospensione, riceveranno, in prossimità della data di scadenza della ripresa dei versamenti (16 settembre 2020), una comunicazione individuale (News individuale) nel Cassetto previdenziale Aziende Agricole, con l’indicazione dell’importo da versare, la data di scadenza e i riferimenti del modello “F24” (codeline).
Considerato che l’art. 97 del D.L. 104/2020 ha introdotto un’ulteriore modalità di rateizzazione dei versamenti sospesi, ad integrazione delle indicazioni contenute nel paragrafo 2.5 del messaggio 2871/2020, si precisa che le aziende che intendono avvalersi della nuova modalità di versamento rateale potranno versare il 50% della contribuzione sospesa (in un’unica soluzione o tramite versamento rateale) utilizzando la medesima codeline.
Si evidenzia che il versamento della prima rata entro il 16 settembre indicherà, pertanto, la volontà del contribuente, avente diritto alla sospensione, di avvalersi del pagamento rateale.
Ripresa dei versamenti relativi ai piani di rateizzazione dei debiti contributivi in fase amministrativa concessi dall’Istituto
Resta ferma la scadenza del 16 settembre 2020 per la ripresa dei versamenti relativi ai piani di rateizzazione dei debiti contributivi in fase amministrativa già concessi dall’Istituto ai sensi dell’art. 2, c. 11, del D.L. 338/1989, la cui sospensione è stata disposta dall’art. 8 del D.L. 9/2020, dall’art. 61 del D.L. 18/2020, dall’art. 62, c. 2, del D.L. 18/2020, dall’art. 18 del D.L. 23/2020 e dall’art. 78, c. 2-quinquiesdecies, del D.L. 18/2020, introdotto dalla legge di conversione 27/2020.
Le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi, la cui scadenza sia ricaduta nel periodo temporale interessato dalla sospensione, dovranno essere versate, in unica soluzione, entro il 16 settembre 2020.
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