Decontribuzione turismo: istruzioni per il riesame e per la fruizione
A cura della redazione
L’INPS, con il messaggio n. 96 del 10 gennaio 2022, ha reso noto che le domande online relative alla decontribuzione per i settori turismo, stabilimenti termali, commercio, creativo, culturale e spettacolo di cui all’art. 43 del D.L. n. 73/2021, pervenute tra l’11 novembre e il 16 dicembre 2021, sono state elaborate.
Il documento fornisce le istruzioni sulle modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro che hanno ricevuto un esito di accoglimento della richiesta di esonero. L’esito delle domande e l’importo riconosciuto a titolo di esonero sono visionabili in calce a ogni singola domanda inviata.
Laddove si dovesse ritenere che l’importo nella misura autorizzata dall’Istituto non sia corrispondente a quanto spettante, i datori di lavoro potranno proporre, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del messaggio, una richiesta online di riesame, volta a una nuova valutazione dell’ammontare dell’esonero. A tal fine dovrà essere utilizzato il modulo “SOST.BIS_ES”.
Per quanto riguarda i datori di lavoro autorizzati, che intendono fruire dell’esonero contributivo previsto dall’articolo 43 del decreto-legge n. 73/2021, devono valorizzare all’interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, nell’elemento <causaleACredito>, il codice causale di nuova istituzione “L553” avente il significato di ““Esonero contributivo articolo 43 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73” e, nell’elemento <ImportoACredito>, il relativo importo. Il codice potrà essere esposto nelle denunce relative ai periodi di competenza decorrenti da dicembre 2021 a maggio 2022. Qualora la capienza disponibile non si esaurisca nel mese di maggio, nello stesso mese potrà essere esposto il complessivo importo residuo.
I datori di lavoro che hanno sospeso o cessato l’attività, per recuperare lo sgravio spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (Uniemens/vig). Di analoga procedura dovranno avvalersi i datori di lavoro che abbiano iniziato a fruire dell’esonero accolto parzialmente e che intendano avvalersi del maggiore importo riconosciuto a seguito dell’accoglimento dell’istanza di riesame.
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