L’INPS, con il messaggio n. 1361 del 31 marzo 2021, al contrario di quanto in precedenza affermato (mess. 72/2021 e circ. 33/2021), ha precisato che, in considerazione della ratio sottesa alla Decontribuzione Sud x art. 27 del D.L. 104/2020 (L. 126/2020) e art. 1, commi 161 -168, della L. 178/2020, consistente nel favorire la stabilità occupazionale nelle aree svantaggiate, nelle ipotesi in cui l’attività venga svolta mediante un rapporto di somministrazione, la sede di lavoro rilevante ai fini del riconoscimento della decontribuzione deve essere individuata nel luogo di effettivo svolgimento della prestazione. Pertanto, qualora il lavoratore svolga la propria prestazione lavorativa presso un utilizzatore ubicato nelle regioni del Mezzogiorno, il beneficio in trattazione può essere riconosciuto a prescindere da dove effettivamente abbia sede legale o operativa l’Agenzia di somministrazione. Viceversa, qualora il lavoratore sia dipendente di un’Agenzia di somministrazione che abbia sede legale o operativa in regioni del Mezzogiorno, ma svolga la propria prestazione lavorativa presso un utilizzatore ubicato in regioni differenti, il beneficio non può essere riconosciuto.

Sulla base del mutamento di indirizzo sopra illustrato (derivante anche dal decreto del Tar del Lazio n. 1604 del 15 marzo 2021- NdR), le Strutture territoriali, in sede di valutazione dei requisiti per la fruizione della Decontribuzione Sud da parte delle Agenzie di somministrazione, verificheranno, sulla base della comunicazione obbligatoria effettuata con il modello “UniSomm” dall’Agenzia medesima, se il rapporto intercorrente tra l’impresa utilizzatrice presso cui il lavoratore è somministrato e il medesimo lavoratore sia collocata nelle regioni ammesse alla misura, potendo attribuire in tal caso il codice di autorizzazione “0L” per la durata del rapporto, ivi compresi i periodi pregressi decorrenti dal 1° ottobre 2020, ed entro il 31 dicembre 2021. A seguito dell’attribuzione del suddetto codice di autorizzazione da parte delle Strutture territoriali, le Agenzie di somministrazione potranno fruire della misura per i rapporti di lavoro intercorrenti con utilizzatori ubicati nelle regioni del Mezzogiorno e recuperare le eventuali quote di decontribuzione relative alle mensilità pregresse, secondo le indicazioni già fornite con le circolari 122/2020 e 33/2021.

Per le Agenzie di somministrazione che abbiano sede legale o operativa nelle regioni del Mezzogiorno e che abbiano fruito della decontribuzione nel periodo ottobre 2020 - marzo 2021 anche per lavoratori inviati presso aziende utilizzatrici ubicate in regioni differenti, inoltre, alla luce delle indicazioni fornite con il citato messaggio 72/2021, in aderenza al differente orientamento ministeriale precedentemente espresso, non si procederà al recupero della misura. Resta fermo che, dal mese successivo alla data di pubblicazione del messaggio (aprile 2021), la fruizione della Decontribuzione Sud sarà considerata legittima solo laddove il lavoratore presti effettivamente la propria prestazione in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.