L’INPS, con il messaggio n. 4695 del 28 dicembre 2023, ricorda che la c.d. Decontribuzione SUD può continuare ad essere applicata fino al mese di competenza di giugno 2024.

La precisazione dell’INPS fa seguito alla decisione C(2023) 9018 final del 15 dicembre 2023 con la quale la Commissione europea ha prorogato l’applicabilità della decontribuzione SUD fino al 30 giugno 2024, ritenendo che le misure di sostegno nazionali possano aiutare effettivamente le imprese colpite dalle gravi perturbazioni dell'economia causate dall'aggressione russa all'Ucraina, dalle sanzioni imposte dall'Unione europea o dai suoi partner internazionali, nonché dalle contromisure economiche adottate finora dalla Russia, preservando i livelli di occupazione.

La stessa decisione europea ha anche innalzato il massimale di erogazione degli aiuti ricompresi nel c.d. Temporary Crisis and Transition Framework. In particolare: 335 mila euro per le imprese attive nei settori della pesca e dell'acquacoltura e 2,25 milioni di euro per tutte le altre imprese ammissibili al regime di aiuti esistente.

I nuovi massimali trovano applicazione anche per gli aiuti concessi nell’ambito delle precedenti versioni del c.d. Temporary Crisis and Transition Framework.

Viene confermato che la decontribuzione in trattazione non può trovare applicazione in relazione ai settori della produzione primaria di prodotti agricoli, del lavoro domestico e del settore finanziario, nonché nei riguardi dei soggetti espressamente esclusi dall’articolo 1, comma 162, della legge di Bilancio 2021.

Infine l’INPS ricorda che per l’esonero contributivo, riferito al periodo dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2029, le relative istruzioni saranno fornite all’esito del procedimento di autorizzazione ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa applicabile in materia di aiuti di Stato.