Decontribuzione SUD prorogata fino a fine 2023
A cura della redazione
L’INPS, con il messaggio n. 4593 del 21 dicembre 2022, ha reso noto che la Commissione europea, con la decisione C(2022) 9191 final del 6 dicembre 2022, ha prorogato l’applicabilità della decontribuzione SUD al 31 dicembre 2023.
Il differimento trova la sua giustificazione nel fatto che le misure di sostegno nazionali possono aiutare effettivamente le imprese colpite dalle gravi perturbazioni dell'economia causate dall'aggressione russa all'Ucraina, dalle sanzioni imposte dall'Unione europea o dai suoi partner internazionali, nonché dalle contromisure economiche adottate finora dalla Russia, preservando i livelli di occupazione.
In forza della suddetta autorizzazione, il beneficio potrà trovare applicazione fino al mese di competenza dicembre 2023.
Si ricorda che la Decontribuzione SUD è regolamentata dall’art. 1, c.161, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 che ha previsto che l’esonero contributivo di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applichi fino al 31 dicembre 2029, modulato come segue:
- in misura pari al 30% fino al 31 dicembre 2025
- in misura pari al 20% per gli anni 2026 e 2027;
- in misura pari al 10% per gli anni 2028 e 202.
Inoltre, come previsto dalla richiamata decisione della Commissione europea C(2022) 9191 final del 6 dicembre 2022, il massimale di erogazione degli aiuti ricompresi nel Temporary Crisis Framework è stato innalzato a:
- 300.000 euro per le imprese attive nei settori della pesca e dell'acquacoltura;
- 2 milioni di euro per tutte le altre imprese ammissibili al regime di aiuti esistente.
Quindi se un datore di lavoro opera in più settori per i quali si applicano massimali diversi, per ciascuna di tali attività dovrà essere rispettato il relativo massimale di riferimento e non potrà, comunque, mai essere superato l'importo massimo complessivo di 2 milioni di euro per datore di lavoro.
L’INPS evidenzia altresì che i nuovi massimali trovano applicazione anche per gli aiuti concessi nell’ambito della precedente versione del c.d. Temporary Crisis Framework e che la decontribuzione SUD non può trovare applicazione in relazione ai settori della produzione primaria di prodotti agricoli, del lavoro domestico e del settore finanziario, nonché nei riguardi dei soggetti espressamente esclusi dall’articolo 1, comma 162, della legge di Bilancio 2021.
Infine, per quanto concerne la Decontribuzione SUD riferita al periodo 1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2029, le relative istruzioni saranno fornite all’esito del procedimento di autorizzazione ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa applicabile in materia di aiuti di Stato.
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