L’INPGI, con la circolare n. 10 del 30 ottobre 2020, ha fornito le istruzioni operative per la fruizione dello sgravio contributivo ex art. 27, D.L. 104/2020 (Decreto Agosto).

Ferme restando le indicazioni di carattere generale (riportate anche nella circolare IPNS 122/2020), si ricorda, in particolare, che non possono essere oggetto di sgravio - ove dovute -  le seguenti contribuzioni:

  • Fondo Integrativo “ex fissa” (1,50 % carico datore di lavoro), dovuto soltanto per i giornalisti professionisti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato regolato dal CNLG FIEG/FNSI;
  • Addizionale Fondo Integrativo “ex fissa” (0,35 % carico datore di lavoro), dovuto soltanto per i giornalisti professionisti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato regolato dal CNLG FIEG/FNSI;
  • Contributo per gli ammortizzatori sociali (0,50 % carico datore di lavoro), dovuto dalle aziende soggette alle procedure di CIGS di cui alla legge n. 416/81, anche con meno di 15 dipendenti;
  • Contributo assicurazione infortuni (11,88 euro carico datore di lavoro - quota fissa mensile dovuta per tutti i giornalisti iscritti, a prescindere dal CCNL applicato, ridotta a 6,00 euro per rapporti di lavoro ex artt. 2 e 12 CNLG con retribuzione inferiore al minimo contrattuale di redattore + 30 mesi).

Il beneficio contributivo sarà richiesto direttamente nella procedura DASM. L’INPGI, entro il 12 novembre 2020, rilascerà una versione aggiornata della procedura DASM, con le indicazioni per la fruizione del beneficio contributivo in oggetto.