La decontribuzione Sud ex art. art. 1, commi da 161 a 168, della L. 178/2020, si applica anche in caso di trasferimento, successivo al 30 giugno 2024, presso un’unità operativa ubicata in una delle regioni ammesse al beneficio, di un lavoratore assunto, comunque, in data precedente.

È quanto precisato dalla sede INPS di Milano Est in risposta ad un quesito posto da un’azienda a mezzo del Cassetto Previdenziale.

Secondo quanto precisato dall’Istituto previdenziale, la circolare 82/2024 fa esplicito riferimento, come spartiacque temporale, alla vigenza del rapporto di lavoro al 30.06.2024. Pertanto, il trasferimento di lavoratori già in forza presso l'azienda alla data sopra indicata, così come un eventuale spostamento della sede di lavoro, non sono cause ostative al riconoscimento del beneficio, qualora l'attività venga effettivamente prestata in una regione del Mezzogiorno per cui è previsto l'attribuzione dell'agevolazione.

Si tratta, per vero, di un’interpretazione che, seppur condivisibile, è stata fornita da una sede INPS territorialmente competente. Si rimane, quindi, in attesa che anche la sede centrale fornisca indicazioni in merito.