L’INPGI, con la circolare n. 5 del 16 marzo 2021, ha riepilogato le disposizioni previste dalla L. 178/2020 in merito alla “decontribuzione Sud”, ricordando che le stessa si applicano anche ai giornalisti iscritti.

Al fine di contenere il perdurare degli effetti straordinari sull’occupazione, determinati dall’epidemia di COVID-19 in aree caratterizzate da grave situazione di disagio socio-economico, e di garantire la tutela dei livelli occupazionali, il Legislatore ha previsto che l’esonero contributivo di cui all’art. 27, c. 1, del D.L. 104/2020 (L. 126/2020), trovi applicazione fino al 31 dicembre 2029.

L’art. 1, c. 161, della L. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021), prevede, tuttavia, una diversa modulazione dell’entità dell’esonero, che fino al 31 dicembre 2025 è previsto nella misura del 30% della contribuzione, ridotto al 20% per gli anni 2026 e 2027 ed al 10% per gli ultimi due anni (2028 e 2029).

Il Ministero del Lavoro, appositamente interessato dall’INPGI, con nota n. 2355 del 4 marzo 2021, ha confermato che la misura agevolativa è applicabile anche ai giornalisti assicurati presso questo Istituto.

Al riguardo, si ricorda che la decontribuzione in oggetto trova applicazione per i rapporti di lavoro dipendente la cui sede di lavoro sia collocata in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Il beneficio, che rientra nel regime degli aiuti di Stato, è stato approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2021) 1220 final del 18 febbraio 2021. Attualmente, l’esonero è stato autorizzato fino al 31 dicembre 2021.