L’INPS, con la circolare n. 90 del 27 luglio 2022, ha fornito le istruzioni operative per la fruizione della Decontribuzione Sud (art. 1, commi 161 – 168, L. 178/2020) per il periodo 1/7/2022 – 31/12/2022.

Al fine di consentire la piena operatività della misura agevolativa per i territori svantaggiati del Mezzogiorno per il suddetto periodo di competenza, in data 8 giugno 2022 le Autorità italiane hanno notificato alla Commissione europea la misura, subordinando la stessa al rispetto delle condizioni di cui alla Comunicazione C(2022) 1890 final del 23 marzo 2022, recante “Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina”, e successive modificazioni (c.d. Temporary Crisis Framework o TCF).

La predetta misura di aiuto è stata approvata dalla Commissione europea con Decisione C(2022)4499 final del 24 giugno 2022, che ha autorizzato la concedibilità dell’esonero in oggetto fino al 31 dicembre 2022.

Per quanto concerne l’esonero contributivo riferito al periodo 1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2029, le relative istruzioni saranno fornite all’esito del procedimento di autorizzazione ai sensi dell’art. 108, par. 3, del TFUE e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa applicabile in materia di aiuti di Stato.

Proprio in virtù del citato Temporary Crisis Framework, sono escluse dall’ambito di applicazione della misura in oggetto:

- le imprese operanti nel settore finanziario;

- le imprese soggette a sanzioni adottate dall’UE, tra cui, ma non solo:

a. persone, entità o organismi specificamente indicati negli atti giuridici che impongono tali sanzioni;

b. imprese possedute o controllate da persone, entità o organismi oggetto delle sanzioni adottate dall’UE; oppure

c. imprese che operano nel settore industriale oggetto delle sanzioni adottate dall’UE in quanto l’aiuto potrebbe pregiudicare gli obiettivi delle sanzioni in questione.

Con specifico riferimento all’applicazione della misura in trattazione per il periodo 1° luglio 2022 – 31 dicembre 2022, si precisa che la Commissione europea, con la citata Decisione C(2022) 4499 final del 24 giugno 2022, ha autorizzato la fruizione della stessa nel rispetto delle condizioni di cui alla sezione 2.1 del Temporary Crisis Framework.

Al riguardo, si precisa che, in base alla sezione 2.1, “Aiuti di importo limitato”, del citato Temporary Crisis Framework, la Commissione considera aiuti di Stato compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, quelli che rispettino, tra le altre, le seguenti condizioni:

- siano di importo non superiore a 400.000 euro (per impresa e al lordo di qualsiasi imposta o altro onere), ovvero non superiore a 35.000 euro per impresa operante nel settore della pesca e dell’acquacoltura;

- siano concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2022;

- l’aiuto sia concesso a imprese colpite dalla crisi.

Per quanto riguarda la sussistenza di tale ultimo requisito, si osserva che, conformemente a quanto indicato nella citata Decisione C(2022) 4499 final del 24 giugno 2022, con la quale è stata autorizzata la concedibilità dell’aiuto in trattazione, è necessario che le imprese destinatarie siano state colpite direttamente o indirettamente dalla crisi attuale, ingenerata dall’aggressione russa all’Ucraina.

 

Pertanto, si precisa ulteriormente che, ai fini della legittima fruizione dell’aiuto, quest’ultimo non deve necessariamente essere ricollegato a un aumento dei prezzi dell’energia in quanto la crisi e le misure restrittive nei confronti della Russia hanno determinato a vario titolo ripercussioni negative sull’economia nazionale nel suo complesso, ad esempio provocando una perturbazione delle catene di approvvigionamento fisiche, con una particolare accentuazione nelle regioni meridionali italiane che si trovano già in una situazione di svantaggio.

Di conseguenza, in conformità a quanto previsto nella sezione 1.4. – “Misure di aiuto di Stato adeguate”, punto 26, del Temporary Crisis Framework, l’aiuto in trattazione può essere concesso anche alle imprese in difficoltà, diversamente dalla disciplina prevista nel “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, che escludeva espressamente dal proprio ambito di applicazione le imprese che già versassero in una condizione di difficoltà.