Il Ministero del lavoro, di concerto con il Ministero dell’economia, ha approvato il decreto che regolamenta la concessione, a decorrere dal 1° gennaio 2014, ai datori di lavoro uno sgravio contributivo sulla quota costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali ovvero di secondo livello nella misura del 2,25% della retribuzione annuale percepita nel 2013.

Per fruire dell’incentivo i contratti collettivi devono essere sottoscritti dai datori di lavoro e depositati (salvo che questo non sia già avvenuto) presso la DTL entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto ministeriale e devono inoltre prevedere l’erogazione correlata ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa, oltre che collegate ai risultati riferiti all’andamento economico o agli utili dell’impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.

I datori di lavoro che hanno indebitamente beneficiato dello sgravio contributivo sono tenuti al versamento dei contributi dovuti nonché al pagamento delle sanzioni civili. Resta salva la responsabilità penale ove il fatto costituisca reato. 

Possono fruire dello sgravio contributivo anche le agenzie di somministrazione. Per queste si deve fare riferimento alla contrattazione di secondo livello sottoscritta dall’impresa utilizzatrice ovvero dalle organizzazioni cui la stessa aderisce. 

Ai fini dell’ammissione allo sgravio, i datori di lavoro interessati devono inoltrare, anche tramite i CDL o uno degli altri professionisti ex lege 12/1979, apposita domanda all’INPS anche con riferimento ai lavoratori iscritti ad altri enti previdenziali.

Nella domanda dovranno essere indicati: i dati identificativi dell’azienda, la data di sottoscrizione del contratto aziendale, territoriale ovvero di secondo livello, la data di avvenuto deposito del contratto presso la competente DTL e l’indicazione dell’Ente previdenziale dove sono versati i contributi pensionistici.