Decontribuzione anche sui premi di produttività erogati dai datori di lavoro non imprenditori
A cura della redazione
L’INPS, con la circolare 18/10/2018 n.104, ha fornito le istruzioni operative al fine di poter fruire della riduzione contributiva prevista per i premi di produttività del settore privato, precisando tra l’altro che il termine “aziende”, di cui all’art.55 del DL n. 50/2017, è da intendersi riferito ai datori di lavoro privati e in senso atecnico, per cui il beneficio contributivo spetta anche ai premi erogati dai datori di lavoro non imprenditori.
Come si ricorderà l’art.55 del DL 50/2017 (L. 96/2017), ha modificato l’art.1, c.189, della legge n. 208/2015 stabilendo che, per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro con le modalità specificate nel decreto interministeriale 25/03/2016, è ridotta del 20% l'aliquota contributiva a carico del datore di lavoro per il regime relativo all’IVS su una quota di erogazioni non superiore a 800,00 euro. Invece lo sgravio è totale sulla contribuzione a carico del lavoratore. In misura corrispondente viene ridotta l'aliquota contributiva di computo ai fini pensionistici.
L’Istituto previdenziale precisa che l’aliquota IVS che forma oggetto della riduzione è quella in vigore nel mese di corresponsione del premio agevolabile (secondo il c.d. principio di cassa).
Trattandosi di una riduzione dell’aliquota non avente una funzione di incentivo all’assunzione, la stessa è cumulabile con altri benefici contributivi previsti dalla normativa vigente. Pertanto l’aliquota a carico del datore di lavoro su cui operare la riduzione del 20% è quella al lordo di eventuali agevolazioni, che andranno ad operare sulla contribuzione residua dovuta.
Il premio che fruisce della decontribuzione non va considerato nella determinazione della retribuzione ai fini pensionistici. Parallelamente non va computato ai fini del raggiungimento del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, previsto dalla legge n. 335/95.
L’INPS ribadisce inoltre che non costituiscono oggetto di sgravio:
- il contributo di solidarietà dovuto dai lavoratori iscritti al Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo e dai lavoratori iscritti al Fondo pensioni per gli sportivi professionisti,
- il contributo aggiuntivo (1%) dovuto sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile.
- la contribuzione ai Fondi di solidarietà.
Per quanto riguarda i requisiti, l’INPS ricorda che le caratteristiche soggettive e oggettive sono quelle delineate per la detassazione dei premi di risultato. Inoltre, è da ritenere operante il requisito del limite di reddito di lavoro dipendente (paria 80.000 euro), in capo al lavoratore, nell’anno precedente quello di percezione del premio.
L’agevolazione contributiva è da considerarsi annuale e, conseguentemente, qualora un lavoratore abbia stipulato più rapporti di lavoro, il beneficio contributivo potrà essere usufruito dal successivo datore di lavoro fino ad esaurimento del plafond di 800 euro di premio. A tal fine il lavoratore deve comunicare al proprio datore di lavoro la quota di premio di produttività, ricevuto nel medesimo anno da un diverso datore, che fruisce della decontribuzione di cui all’articolo 55 del D.L. n. 50/2017.
Inoltre, continua la circolare, i premi interessati alla riduzione contributiva sono quelli erogati ai lavoratori subordinati, qualunque sia la tipologia contrattuale e la modalità di svolgimento del rapporto (part-time, intermittente, tempo determinato, somministrazione, apprendistato).
Ai fini dell’accesso all’agevolazione contributiva da parte dei lavoratori somministrati deve farsi riferimento alla contrattazione di secondo livello sottoscritta dall’impresa utilizzatrice o dalle organizzazioni cui essa aderisce.
Trattandosi di beneficio contributivo, la fruizione è subordinata al rispetto delle condizioni previste dall’articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006.
La circolare evidenzia anche che la misura contributiva non è soggetta alla preventiva autorizzazione da parte dell’Istituto previdenziale e che la medesima spetta anche ai premi erogati nei mesi trascorsi dall’entrata in vigore della norma al 18 ottobre 2018 (giorno di emanazione della circolare 104/2018). La misura contributiva si applica altresì ove il lavoratore eserciti il diritto di rinuncia al regime di tassazione agevolata dei premi di risultato ai sensi dell’articolo 1, comma 182, della legge n. 208/2015.
Infine, vengono fornite le istruzioni operative per la compilazione del flusso Uniemens. In particolare per consentire un calcolo contributivo differenziato per i premi di risultato rientranti nel nuovo regime, l’imponile erogato, pari al premio di risultato che beneficia della riduzione contributiva, non dovrà essere più indicato nell’elemento <Imponibile>, ma a partire dal flusso UniEmens di competenza novembre 2018 andrà esposto nel nuovo elemento <ImponibilePremioRisDec> di <PremioRisDec>(elemento che avrà valenza contributiva) in <PremioRis> <DatiParticolari>, diventando un imponibile distinto rispetto a quanto indicato nell’elemento <Imponibile>.
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