L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione 4 marzo 2014 n.25E, ha istituito nuovi codici tributo da utilizzare per il versamento, tramite F24, delle sanzioni e interessi dovuti, in caso di ravvedimento, sugli importi rateizzati a seguito di definizione dell’accertamento, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale e mediazione.

Il Dlgs 546/1992 ha infatti previsto, nei predetti casi, la decadenza dal beneficio della rateazione in caso di mancato pagamento di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva. 

Ne consegue che la rateazione rimane salva se il contribuente prima della scadenza della rata successiva provvede a sanare la situazione versando la rata precedente omessa. In questo caso però saranno dovuti sanzioni ed interessi per i quali l’Agenzia delle entrate ha istituito appositi codici tributo diversi a seconda del tributo da versare ratealmente. 

In particolare, i nuovi codici tributo da esporre nella sezione “Erario” in corrispondenza degli “Importi a debito versati”, in cui sono indicate anche le modalità di compilazione degli altri campi del mod. F24 sono i seguenti:

- ravvedimento su importi rateizzati relativi a tributi erariali - 9946 (sanzione), 1984 (interessi)

- ravvedimento su importi rateizzati relativi all’addizionale comunale Irpef - 9947 (sanzione), 1985 (interessi)

- ravvedimento su importi rateizzati relativi all’addizionale regionale Irpef - 9948 (sanzione), 1986 (interessi)

- ravvedimento su importi rateizzati relativi all’Irap - 9949 (sanzione), 1987 (interessi).