Debiti P.A. superiori a 5.000 euro: stop alle verifiche di inadempienza
A cura della redazione
L’INPS, con il messaggio n. 2255 del 29 maggio 2020, ha precisato che per effetto del combinato disposto degli articoli 68 del D.L. 18/2020 (L. 27/2020), 153 e 154 del D.L. 34/2020, a decorrere dal 19 maggio 2020 e fino al 31 agosto 2020, non vanno effettuate le verifiche di inadempienza dei debiti esattoriali, di importo superiore a 5.000 euro, prima del pagamento ex art. 48-bis del DPR 602/1973.
Le verifiche già effettuate sono prive di qualunque effetto se, alla data di entrata in vigore del citato D.L. 34/2020 19.5.2020), l’Agente della riscossione non ha notificato il pignoramento ai sensi dell’art. 72-bis del DPR 602/1973.
Eventuali accantonamenti effettuati per effetto di inadempienza del beneficiario, per i quali non sia pervenuto atto di pignoramento alla data del 19 maggio 2020, sono resi disponibili per il pagamento a favore del beneficiario medesimo.
Restano validi ed efficaci gli accantonamenti effettuati ove siano stati invece notificati gli atti di pignoramento da parte del concessionario della riscossione entro la data di entrata in vigore del D.L. 34/2020.
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