Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7514 dell’8 marzo 2022, hanno stabilito il principio secondo cui, quando venga proposta un'opposizione a ruolo riguardante il merito della pretesa impositiva, la legittimazione passiva spetta al titolare del credito, nel caso di specie all'INPS, mentre l'Ente riscossore è legittimato solo quando vengano sollevate questioni afferenti alla regolarità formale del procedimento di riscossione.

Nella fattispecie in esame, con ricorso proposto davanti al Tribunale, un contribuente ha sostenuto di avere avuto notizia, per mezzo di estratto di ruolo rilasciato dall'agente della riscossione, di un'iscrizione per crediti previdenziali portati da cartelle esattoriali mai notificate. Ha citato in giudizio, quindi, la concessionaria S.p.A. chiedendo accertarsi l'infondatezza della pretesa creditoria in mancanza di notifica delle cartelle di pagamento e, comunque, la prescrizione della stessa essendo decorso, dalla presunta notifica delle cartelle al momento della conoscenza dell'estratto, il termine di prescrizione quinquennale.

Il Tribunale adito, nella contumacia della s.p.a., ha dichiarato i crediti "inesigibili", in parte perché' estinti per prescrizione e in parte per omessa notifica delle cartelle, non essendo stata prodotta copia degli atti notificati e dei relativi avvisi di ricevimento.

Ha proposto appello l'agente per la riscossione deducendo, preliminarmente, la violazione del principio del contraddittorio perché' il ricorrente, pur avendo contestato il "merito" della pretesa contributiva, aveva omesso di chiamare in giudizio il titolare del diritto di credito, avendo promosso l'azione solo nei confronti del soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento.

La Corte di Appello ha dichiarato la nullità del giudizio di primo grado per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti dell'INPS, rimettendo la causa davanti al primo giudice.

In ordine all'eccezione preliminare relativa all’integrità del contraddittorio, ha ricordato il principio secondo cui, quando venga proposta un'opposizione a ruolo riguardante il merito della pretesa impositiva, la legittimazione passiva spetta al titolare del credito, mentre l'Ente riscossore è legittimato solo quando vengano sollevate questioni afferenti alla regolarità formale del procedimento di riscossione. In tal senso, ha richiamato il testo del D.Lgs. 46/1999, art. 24, secondo il quale il ricorso che abbia riguardo al "merito" della pretesa contributiva deve essere notificato all'ente impositore. Ha rilevato, inoltre, che, poiché' nel caso in esame si sovrappongono questioni di merito relative all'efficacia del titolo ed altre relative alla legittimità della procedura di riscossione, per le quali sono, rispettivamente, legittimati l'INPS e la concessionaria s.p.a. (ora Agenzia delle Entrate Riscossione), ricorre un'ipotesi di litisconsorzio necessario non rilevato dal giudice di primo grado.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il contribuente e ha resistito, con controricorso, l’Agenzia delle Entrate riscossione, subentrata alla s.p.a.