La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1375 del 19 gennaio 2018, ha ribadito il principio secondo cui la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale non può avvenire a seguito di determinazione unilaterale del datore di lavoro, necessitando del consenso scritto del lavoratore. Inoltre, configurando la modalità oraria un elemento qualificante della prestazione oggetto del contratto part time, la variazione, in aumento o in diminuzione, del monte ore pattuito costituisce una novazione oggettiva dell’intesa nazionale inizialmente concordata e, anche in questo caso, si richiede, quindi, una rinnovata manifestazione di volontà, non desumibile per facta concludentia dal comportamento delle parti.