L’INPS, con il messaggio 29/04/2019 n.1653, nell’ottica della semplificazione del processo di trasmissione del flusso DMAG/Unico, ha previsto che dal secondo trimestre 2019 non saranno più richiesti i dati relativi alla retribuzione teorica in assenza di retribuzione ordinaria e, pertanto, nella compilazione del flusso, il tipo di retribuzione “0” (zero) non dovrà più essere utilizzato.

Pertanto, per quanto riguarda gli OTI, dal secondo trimestre 2019, dovrà essere dichiarata la retribuzione teorica mensile (RTM), in luogo della retribuzione teorica giornaliera (RTG). L’INPS sottolinea che la retribuzione teorica mensile va dichiarata solo in presenza del tipo retribuzione “O” (ordinaria).

In associazione alla RTM dovrà essere compilato il campo “NMC”, numero mensilità previste dal contratto, campo di nuova istituzione, che permetterà di calcolare la retribuzione teorica globale annua.

La retribuzione teorica mensile, rapportata a 26 giornate, non può essere inferiore al minimale di legge; nei casi di dichiarazione di importi inferiori a tale minimale, il flusso non verrà accolto.

In caso di part-time orizzontale il controllo del minimale orario mensile verrà effettuato sul rapporto delle ore e giornate dichiarate nel DMAG.

Invece, riguardo agli OTD, la RTG è richiesta solo in presenza di tipo retribuzione “O” (ordinaria) e continuerà ad essere calcolata secondo le istruzioni fornite con il messaggio n. 5085/2017.

L’istituto previdenziale definisce retribuzione teorica quella che il lavoratore avrebbe percepito (adeguata al minimale, ove inferiore) qualora non fossero intervenuti eventi tutelati che possono dar luogo ad accredito figurativo ovvero non tutelati, mentre la retribuzione persa è quella che il lavoratore ha perso per effetto di assenze intervenute per eventi tutelati che possono dar luogo ad accredito figurativo. Tale importo sarà quindi sempre rapportato alle effettive giornate dell’evento.

Infine, in materia di giornate e retribuzioni a decorrere dal secondo trimestre 2019 per OTI e per OTD, in presenza di tipo retribuzione O, P e M, si rende obbligatorio il campo “GG” del DMAG relativo alle retribuzioni dichiarate.

La trasmissione di sole retribuzioni in mancanza di giornate lavorate è una condizione che può verificarsi per particolari circostanze quali, ad esempio, la corresponsione di gratifiche, di premi, di conguagli di retribuzione, di emolumenti arretrati anche per i lavoratori licenziati.