Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 29 del 28 Novembre 2018, su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell’economia, ha approvato definitivamente un decreto legislativo che ha dato attuazione della direttiva del Consiglio 27 giugno 2016, n. 2016/1065, recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il trattamento dei buoni-corrispettivo, c.d. voucher.

In particolare la direttiva ha introdotto norme specifiche per quanto riguarda l’emissione, il trasferimento e il riscatto dei buoni-corrispettivo, al fine di garantire che non si verifichino disallineamenti tra Stati membri che possano dare luogo a una doppia imposizione o non imposizione, nonché al fine di ridurre il rischio dell’elusione fiscale.

Il decreto individua il buono come uno strumento che contiene l’obbligo di essere accettato come corrispettivo o parziale corrispettivo a fronte di una cessione di beni o di una prestazione di servizi e che indica, sullo strumento medesimo o nella relativa documentazione, i beni o i servizi da cedere o prestare o le identità dei potenziali cedenti o prestatori, ivi incluse le condizioni generali di utilizzo ad esso relative.

Pertanto dal mese di gennaio 2019 cambierà il momento impositivo dell’IVA per i voucher, che sino al 31 dicembre 2018 coincide con la presentazione del buono all’erogatore del servizio.

Più precisamente, dal prossimo anno per i voucher monouso (ossia i buoni che identificano un determinato bene o un servizio ben specificato) che conterranno tutti gli elementi richiesti per la fatturazione e quindi la natura, la qualità e la quantità dei beni e servizi che rappresentano, la tassazione avverrà in occasione dell’emissione del buono, in quanto equiparabile alla cessione del bene e/o servizio.

Si pensi ad esempio a un buono spesa per l’acquisto di un tablet, di uno smartphone oppure all’abbonamento alla piscina.

Invece, se non è ben identificabile la prestazione che il buono rappresenta, si parla in questo caso di voucher multiuso. In questo caso la tassazione scatterà com’è avvenuto sino ad oggi in occasione dell’utilizzo del buono.

Si pensi ad un buono spesa di un determinato importo da spendere sulle piattaforme e-commerce come Amazon. In questo caso sono noti solo il valore nominale e l’esercente presso cui il buono può essere speso, ma rimane sconosciuto il bene che l’utente vuole acquistare potendo scegliere tra diversi beni e/o servizi.

Le nuove modalità di imposizione dovrebbero trovare applicazione anche quando i buoni sono riconosciuti ai lavoratori perchè previsti da un piano di welfare aziendale.

Questo lo si deduce dall’ 51, c. 3-bis del TUIR secondo cui l’erogazione dei beni, delle prestazioni, delle opere e dei servizi da parte del datore di lavoro (previsti in un piano di welfare aziendale) può avvenire anche mediante documenti di legittimazione (appunto voucher) in formato cartaceo o elettronico, riportanti il valore nominale.

Restano invece esclusi dall’ambito di applicazione del citato decreto legislativo, in quanto assoggettati al loro regime speciale: i buoni pasto, i titoli di trasporto, i biglietti per cinema e musei, i francobolli e simili, i servizi di telecomunicazione e gli strumenti di pagamento come le carte prepagate.