Da aprile 2024 in vigore l’accordo di sicurezza sociale Italia – Giappone
A cura della redazione
L’INPS, con la circolare n, 52 del 27 marzo 2024, ha ricordato che il 1° aprile 2024 entrerà in vigore l’Accordo tra la Repubblica italiana e il Giappone sulla sicurezza sociale (Allegato n. 1) firmato a Roma il 6 febbraio 2009, ratificato con la legge 18 giugno 2015, n. 97 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 156 dell’8 luglio 2015).
L’Accordo si applica, per quanto concerne l’Italia, ai seguenti sistemi pensionistici: all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, alle gestioni speciali dell’assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori autonomi e alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995 e alle gestioni sostitutive ed esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria.
In particolare, con riferimento a tali assicurazioni, l’Accordo riporta le norme in materia di legislazione previdenziale applicabile ai lavoratori, privati e pubblici, che a seguito di distacco, svolgano la propria attività lavorativa nel territorio dell’altro Stato contraente, al fine di evitare la doppia imposizione contributiva.
In ordine alla determinazione della legislazione applicabile, l’Accordo si basa sul principio generale della territorialità, secondo il quale la persona che svolge un’attività subordinata o autonoma sul territorio di uno Stato contraente è esclusivamente soggetta alla legislazione dello Stato in cui viene svolta tale attività.
Riguardo al personale subordinato, l’Accordo prevede però anche una deroga al citato principio di territorialità. Più precisamente, il lavoratore impiegato nel territorio di uno Stato contraente, alle dipendenze di un datore di lavoro che ha la propria sede nel territorio di tale Stato, il quale venga temporaneamente distaccato dal proprio datore di lavoro nel territorio dell’altro Stato contraente, resta soggetto alla legislazione del primo Stato contraente, a condizione che la durata del distacco non sia superiore a 5 anni.
Tale periodo può essere prorogato, previa autorizzazione delle autorità competenti o delle istituzioni designate dalle autorità competenti di entrambi gli Stati contraenti. La durata del periodo di distacco e della relativa proroga non può essere superiore a dieci anni.
Le disposizioni in materia di distacco trovano applicazione anche nel caso del lavoratore, dipendente da un datore di lavoro con sede in uno Stato contraente, che sia stato prima inviato in uno Stato terzo e successivamente venga distaccato nel territorio dell’altro Stato contraente (ad esempio lavoratore, dipendente da un datore di lavoro con sede in Italia, che sia stato inviato all’estero in un uno Stato terzo diverso dal Giappone e che, successivamente, venga distaccato in Giappone direttamente da detto Stato terzo. Analoga fattispecie può verificarsi anche per i lavoratori dipendenti da un datore di lavoro giapponese).
Inoltre, l’Accordo prevede che, su richiesta di un lavoratore subordinato e di un datore di lavoro o di un lavoratore autonomo, le autorità competenti degli Stati contraenti o le istituzioni da essi designate, possono convenire, di comune accordo, di concedere eccezioni alle disposizioni sulla legislazione applicabile nell’interesse di particolari persone o di categorie di persone, a condizione che le stesse persone siano soggette alla legislazione di uno degli Stati contraenti.
Si prevedono anche alcune clausole volte a evitare la doppia copertura contributiva relativamente all’assicurazione contro la disoccupazione. Per effetto di tali clausole il lavoratore, assicurato contro il rischio di disoccupazione in base alla legislazione di uno Stato contraente, che viene distaccato nel territorio dell’altro Stato contraente, rimane assoggettato unicamente alla legislazione del primo Stato contraente per tutta la durata del distacco e dell’eventuale proroga.
Pertanto, nel caso di un lavoratore assicurato in Italia contro il rischio di disoccupazione, che viene distaccato in Giappone, per tutta la durata del distacco è esonerato, nei confronti della legislazione giapponese, dall’obbligo contributivo per la copertura assicurativa di tale rischio. Analogamente, il lavoratore già assicurato in Giappone contro il rischio di disoccupazione, se distaccato in Italia, è esonerato nei confronti della legislazione italiana, dall’obbligo del versamento del contributo dovuto per il già menzionato rischio.
L’INPS precisa anche che è possibile che un lavoratore proveniente dal Giappone, distaccato dal proprio datore di lavoro giapponese e riconducibile in particolare alla figura del “CEO”, stipuli in Italia un contratto di lavoro, ulteriore rispetto a quello che ha originato il distacco in Italia, con un datore di lavoro o committente italiano che sia filiale dell’azienda madre giapponese. In tali casi, il lavoratore titolare di due contratti di lavoro ha la possibilità di chiedere di essere esonerato, limitatamente alle forme assicurative previste dall’Accordo, dall’applicazione della legislazione italiana non solo per il contratto stipulato in Giappone (tramite il modello “JPN/IT/101”, da richiedere alle competenti autorità giapponesi), ma anche per il contratto stipulato in un secondo momento in Italia durante il periodo di distacco.
Sulla base del principio di reciprocità, la possibilità di richiedere l’esonero contributivo da doppio contratto è data anche ai lavoratori assicurati in Italia distaccati in Giappone che stipulino un secondo contratto con un datore di lavoro giapponese. Fermo restando la necessità di richiedere alla Struttura territorialmente competente dell’INPS, prima della partenza, il rilascio del certificato di copertura contributiva “IT/JPN 101”, si rinvia alle disposizioni delle competenti autorità giapponesi per le modalità di richiesta dell’esenzione per il contratto localmente sottoscritto.
Infine, nel caso di una persona il cui distacco o la prestazione di lavoro autonomo nell’altro Stato contraente siano iniziati prima dell'entrata in vigore dell’Accordo, il periodo di tale distacco o lavoro autonomo viene considerato iniziato dalla data di entrata in vigore dell’Accordo medesimo.
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