L'INPS, con il messaggio 19566/2004, ha fornito alcune precisazioni in materia di cumulo tra pensione e redditi da lavoro. In particolare l'Istituto previdenziale, richiamando quanto già illustrato nella Circolare n. 24/2004 dell'Agenzia delle Entrate, ricorda la piena imponibilità dell'importo una tantum che, in base alla Legge Finanziaria 2003, i pensionati devono versare per poter usufruire del diritto di cumulo. Infatti le somme versate all'INPS per ottenere l'abolizione del divieto di cumulo tra pensione di anzianità e attività di lavoro e quelle relative alla regolarizzazione dei periodi pregressi non possono essere considerati come contributi previdenziali obbligatori o facoltativi. Tali somme non generano una prestazione futura da parte dell'INPS , ma costituiscono una sorta di autorizzazione necessaria per superare il divieto di cumulo ovvero una regolarizzazione per aver violato il divieto negli anni passati.