L’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 164 del 28/12/2018, ha precisato che il beneficio fiscale previsto dall’art. 51, c. 2, lett.f-bis) del TUIR, secondo cui non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente “le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell'articolo 12, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari”, può trovare applicazione sulla differenza tra l’importo del rimborso erogato dal datore di lavoro e quello relativo al contributo erogato dall’INPS a titolo di Bonus asilo nido.

Infatti, solo in questa ipotesi le somme erogate dal datore di lavoro rispondono alla finalità di educazione e istruzione e le spese per la frequenza dell’asilo nido risultano effettivamente rimaste a carico del lavoratore.

L’Agenzia delle entrate inoltre specifica che analoghe conclusioni trovano applicazione anche nel caso in cui il rimborso delle spese per la frequenza dell’asilo nido è corrisposto in sostituzione del premio di risultato.