La Corte di Cassazione, con sentenza n. 19494 del 10 settembre 2009, ha ha precisato che, in caso di infortuni sul lavoro conseguenti a violazioni di norme di prevenzione antinfortunistica, il datore di lavoro ha sempre l'onere della prova di aver utilizzato tutti gli strumenti necessari al fine di evitare qualsiasi danno alla salute dei lavoratori.
La Cassazione, nella sentenza 10 settembre 2009, n. 19494 ha ritenuto immune da vizi logici la pronuncia della Corte d'appello nella parte in cui ha ritenuto che il datore di lavoro sia responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore per aver omesso di controllare e vigilare che di tali misure si fosse fatto effettivamente uso da parte del dipendente, non assumendo alcun valore esimente per l'imprenditore l'eventuale concorso di colpa del lavoratore e potendo configurarsi un esonero da responsabilità per il datore di lavoro solo quando il comportamento del dipendente presenti i caratteri dell'abnormità e dell'assoluta inopinabilità.
Quindi l'eventuale colpa del lavoratore, dovuta ad imprudenza, negligenza o imperizia, non elimina quella del datore di lavoro, sul quale incombe l'onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, non essendo sufficiente un semplice concorso di colpa del lavoratore per interrompere il nesso di causalità.