L’Agenzie delle Entrate, con la risoluzione n. 102/E dell’8 ottobre 2010, ha comunicato che è stato soppresso il codice tributo PIEM (credito d’imposta in compensazione).
La legge regionale del Piemonte 23 aprile 2007, n. 9, per consentire alle imprese che hanno usufruito del contributo previsto dall'art. 4-bis della legge 11 dicembre 2000, n. 365, di recuperare la quota di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) relativamente al contributo ricevuto, ha previsto un credito di imposta da utilizzare ai fini della compensazione di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Per disciplinare le attività connesse alla fruizione del predetto credito d'imposta, il 23 settembre 2008 è stata stipulata un'apposita convenzione tra l'Agenzia delle Entrate e la Regione Piemonte.
Al fine di utilizzare in compensazione il suddetto credito d'imposta, con risoluzione n. 360/E del 25 settembre 2008, è stato istituito il codice tributo PIEM.
Considerato che la convenzione in parola ha cessato la propria efficacia in data 23 settembre 2010, è stata, dunque, disposta la soppressione dello stesso codice tributo PIEM.
Tale soppressione sarà operativa a partire dal 14 ottobre 2010.