L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 20 del 10 luglio 2020, ha fornito i primi chiarimenti interpretativi e gli indirizzi operativi sui due crediti d’imposta previsti dal D.L. 34/2020 per le spese di sanificazione e acquisto dei dispositivi di protezione individuale e per le spese di adeguamento degli ambienti di lavoro.

La circolare, in particolare, ha precisato che, tra i possibili beneficiari dell’agevolazione rientrano gli operatori con attività aperte al pubblico, tipicamente bar, ristoranti, alberghi, teatri e cinema. Inclusi anche i forfetari, gli imprenditori e le imprese agricole, sia che determinino per regime naturale il reddito su base catastale, sia quelle che producono reddito d’impresa, nonché le associazioni, fondazioni e altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore possono fruire dei crediti. Per questi ultimi, l’Agenzia delle Entrate ritiene applicabile l’estensione del beneficio anche se non esercitano, in via prevalente o esclusiva, un’attività d’impresa.

Chiarimenti, inoltre, anche nel caso in cui le attività di sanificazione non siano effettuate da operatori professionisti, risultando ammissibili anche le spese di sanificazione degli ambienti collegate alle attività svolte in economia dal soggetto beneficiario, avvalendosi di propri dipendenti o collaboratori. Tra gli altri chiarimenti, vengono, infine, fornite istruzioni sulle modalità, termini e opzioni di utilizzo dei crediti d’imposta.