Credito d’imposta ricerca e sviluppo: i costi non tengono conto di altre agevolazioni
A cura della redazione
L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione 3/08/2016 n.66E, ha risposto ad un interpello in merito al credito d’imposta riconosciuto per i progetti di ricerca e sviluppo dall’art.3 del DL 145/2013 (L. 9/2014) precisando che la valorizzazione dei costi su cui trova applicazione il beneficio deve essere presa al lordo di altri contributi pubblici o agevolazioni, dato che non è stato previsto il divieto di cumulo con altre misure di favore.
Rimane comunque fermo che l’eventuale importo risultante dal cumulo delle agevolazioni non può essere superiore ai costi sostenuti.
La risoluzione richiama l’art. 5 del Decreto interministeriale (Economia e Lavoro) del 27/05/2015, attuativo del citato art. 3, secondo cui il credito d’imposta è riconosciuto a condizione che la spesa complessiva per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo effettuata in ciascun periodo d’imposta in relazione al quale si intende fruire dell’agevolazione, ecceda la media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodo d’imposta precedenti a quello in corso al 31/12/2015.
Per imputare gli investimenti in ricerca e sviluppo ad uno dei periodi di imposta di vigenza dell’agevolazione e ai singoli periodi rilevanti per il calcolo della media, ci si deve attenere alle regole generali di competenza fiscale previste dall’art. 109 Tuir.
Sull’argomento l’Agenzia delle entrate, aveva già fornito precisazioni con la circolare 5E/2016. In quell’occasione era stato chiarito che, al fine di garantire l’omogeneità dei valori comparati, i criteri adottati per l’individuazione e il computo degli investimenti ammissibili all’agevolazione valgono anche per l’individuazione degli investimenti degli esercizi precedenti da assumere ai fini del raffronto.
Pertanto, ai fini del calcolo dell’agevolazione, si dovranno raggruppare tutti gli investimenti ammissibili per categorie prendendo in considerazione il costo di competenza del periodo per il quale si intende fruire del beneficio, al lordo della parte di contributo ricevuto con riferimento al medesimo costo, anche se il contributo copre l’intero costo.
Medesimo calcolo dovrà essere effettuato per la determinazione del calcolo della media degli investimenti di cui si è detto sopra.
La risoluzione evidenzia che l’incidenza dei contributi sui costi sostenuti non deve essere valutata in relazione a specifici progetti di ricerca, ma per singole categorie di costi ammissibili.
Pertanto anche i costi relativi al personale altamente qualificato finanziati al 100% dai contributi comunitari, devono essere assunti per intero nella base di calcolo del credito d’imposta per ricerca e sviluppo.
Solo dopo tale calcolo si deve verificare se il credito d’imposta spettante, cumulato con i contributi ricevuti in relazione ai costi eleggibili presi a base per la determinazione del beneficio, non risulti superiore ai medesimi costi ammissibili nel periodo d’imposta per il quale si intende accedere all’agevolazione.
Infine, conclude l’Agenzia delle entrate, nel caso di progetti di ricerca commissionati da soggetti esterni, i relativi costi si considerano sostenuti alla data di ultimazione della prestazione ovvero, in caso di stati di avanzamento lavori, alla data di accettazione degli stessi da parte del committente.
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