L’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 39 del 12/02/2019, ha precisato che se un datore di lavoro svolge due attività distinte e impiega dipendenti solo in una di esse (esclusa dall’ambito di applicazione dell’IRAP), per la seconda attività può fruire del credito d’imposta IRAP pari al 10%.

Nel caso sottoposto all’attenzione dell’agenzia delle entrate, un soggetto esercitava l’attività di coltivatore di pomacee e frutti a nocciolo e contemporaneamente attività di agriturismo.

Poiché occupa lavoratori stagionali solo per la prima attività (raccolta della frutta), ha chiesto se sia possibile fruire per l’attività di agriturismo del credito d’imposta introdotto dall’art. 1, c. 21 della L. 190/2014, pari al 10% dell’IRAP, riconosciuto ai soggetti IRAP che non si avvalgono di lavoratori dipendenti.

L’agenzia delle entrate richiama la relazione illustrativa della predetta Legge 190/2014 che precisa che il credito d’importa intende fornire un vantaggio fiscale sull’IRAP anche ai soggetti passivi che, per il fatto di non avvalersi di lavoratori dipendenti, non possono accedere alla deduzione del costo del lavoro dall’imponibile Irap.

Le deduzioni di lavoro dipendente a loro volta spettano solo in relazione ai dipendenti impiegati nell’attività soggetta ad Irap. A tal proposito, la risoluzione 93E/2017 ha precisato che in caso di dipendenti impiegati sia nell’attività agricola esclusa da imposizione ai fini Irap sai in quella rilevante ai fini Irap, l’importo delle deduzioni spettanti per lavoro dipendente va ridotto della quota imputabile all’attività agricola esclusa.

Pertanto, nel caso in cui ci si avvale di dipendenti esclusivamente per l’attività agricola esclusa dall’Irap, mentre non si impiega lavoratori per l’attività agrituristica, si potrà fruire per quest’ultima del credito d’imposta IRAP utilizzabile esclusivamente con compensazione.