La Covip, con la circolare n. 2956 del 30 aprile 2009, ha fornito chiarimenti sulle modalità ed entità della contribuzione a carico dei soggetti vigilati. Al versamento dei suddetti contributi sono tenute le forme pensionistiche complementari che, al 31.12.2008, risultavano iscritte all'albo di cui all'art. 19, comma 1, del D.Lgs. 252/2005 e sottoposte alla vigilanza della Covip. Il versamento, da effettuarsi entro il 31 maggio 2009, è dovuto nella misura dello 0,5 per mille dell'ammontare dei contributi incassati a qualsiasi titolo nell'anno 2008. È stato, inoltre, precisato che devono escludersi dalla base di calcolo i flussi in entrata derivanti dal trasferimento di posizioni maturate presso altre forme pensionistiche complementari nonché i contributi non finalizzati alla costituzione della posizione pensionistica, ma relativi a prestazioni accessorie, quali premi di assicurazione per invalidità o premorienza.
Per le forme pensionistiche complementari preesistenti costituite all'interno di società, qualora il fondo o singole sezioni dello stesso si configurino quale mera posta contabile nel bilancio della società, la base di calcolo suddetta dovrà tenere anche conto degli accantonamenti effettuati nell'anno al fine di assicurare la copertura della riserva matematica rappresentativa delle obbligazioni previdenziali.