COVID-19: sospesi i contributi previdenziali ma non quelli contrattuali
A cura della redazione
L’INPS, con il messaggio n. 1946 dell’11 maggio 2020, ha ricordato che la sospensione degli adempimenti contributivi disposta dal D.L. 18/2020 (L. 27/2020) e dal D.L. 23/2020 riguarda esclusivamente la contribuzione previdenziale ed assistenziale e non il versamento dei contributi contrattuali e che, sul piano formale, gli importi sospesi vanno esposti nella <DenunciaAziendale>, nella sezione <AltrePartiteACredito>, specificando l’opportuno e corretto codice di sospensione nell’elemento <CausaleACredito> e il relativo importo sospeso nell’elemento <SommeACredito>.
Ciò premesso, l’INPS ha formulato tre esempi di compilazione della denuncia aziendale che, nell’attuale contesto normativo ed economico, assumono una loro tipizzazione:
- Azienda con obblighi contributivi sospesi e versamento di contributi contrattuali. In tal caso, l’azienda non è tenuta ad effettuare versamenti contributivi, che restano sospesi nei termini stabiliti dalle relative norme, ma effettua il versamento dei contributi contrattuali. Ai fini della compilazione della dichiarazione Uniemens, nell’elemento contribuzione sospesa l’azienda riporterà esclusivamente un importo pari al massimo a quello dei contributi dovuti e negli elementi <ContribAssistenzaContrattuale>, il codice di assistenza contrattuale riferito al CCNL applicato e l’importo dei versamenti del mese. Nel relativo modello F24 risulterà l’eventuale importo dei contributi obbligatori non sospesi e quello dei contributi contrattuali;
- Azienda con obblighi contributivi sospesi, conguaglio di somme anticipate per conto dell’Istituto e versamento dei contributi contrattuali. In tal caso, l’azienda non è tenuta ad effettuare versamenti contributivi, che restano sospesi nei termini stabiliti dalle relative norme, opera il conguaglio di anticipazione delle somme pagate per conto dell’INPS (es. cassa integrazione guadagni ordinaria, assegno di solidarietà FIS, ecc.) ed effettua il versamento dei contributi contrattuali. Ai fini della compilazione della dichiarazione Uniemens, nell’elemento contribuzione sospesa l’azienda riporterà esclusivamente un importo pari al massimo a quello dei contributi dovuti, nelle somme a credito risulterà l’importo dei conguagli effettuati e negli elementi <ContribAssistenzaContrattuale>, il codice di assistenza contrattuale riferito al CCNL applicato e l’importo dei versamenti del mese. Laddove l’importo dei conguagli effettuati è superiore a quello dei contributi contrattuali, non risulterebbero obblighi di versamento;
- Azienda con obblighi contributivi sospesi e versamento di contributi contrattuali alla ripresa degli obblighi contributivi. In tal caso, l’azienda non è tenuta ad effettuare versamenti contributivi, che restano sospesi nei termini stabiliti dalle relative norme, ed effettua il versamento dei contributi contrattuali solo alla ripresa degli obblighi contributivi. Ai fini della compilazione della dichiarazione Uniemens dei mesi oggetto di sospensione contributiva, nell’elemento <ContribAssistenzaContrattuale>, sarà indicato il codice di assistenza contrattuale riferito al CCNL applicato senza valorizzare alcun importo nel relativo campo; nell’elemento contribuzione sospesa si riporterà esclusivamente un importo pari al massimo a quello dei contributi dovuti. Nell’Uniemens in cui si riprendono gli obblighi contributivi, l’azienda continua a valorizzare, nell’elemento <CodAssociazione> dell’elemento <ContribAssistenzaContrattuale> (sezione Denuncia Aziendale), il codice di assistenza contrattuale riferito al CCNL applicato e riporta nell’elemento <ImportoContributo> l’importo complessivo dei contributi contrattuali riferiti al mese corrente e ai mesi pregressi.
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