L’articolo 63 del DL 18/2020 riconosce ai lavoratori dipendenti che hanno conseguito, nell’anno precedente, un reddito di lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro, un premio di 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti presso la sede di lavoro nel mese di marzo 2020.

La misura, che persegue l’obiettivo di dare ristoro ai dipendenti che hanno continuato a lavorare nel mese di marzo senza poter adottare, quale misura di prevenzione, quella del lavoro agile o da remoto, può essere integrata dalle aziende attraverso la corresponsione di denaro, sempre di natura premiale, in aggiunta alla retribuzione prevista contrattualmente.

Tale somma aggiuntiva, se venisse ricondotta all’interno della primalità di risultato disciplinata con contratto aziendale potrebbe fruire dell’imposta sostitutiva del 10%.

Al di fuori di questa ipotesi, poiché il legislatore non ha previsto agevolazioni aggiuntive al premio di 100 euro, qualunque importo riconosciuto al dipendente (anche se con beni in natura) per la sua costante presenza sul luogo di lavoro durante il periodo emergenziale, rappresenterà retribuzione vera e propria e come tale soggetta a imposte e contributi.