L’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 84/2020, ha reso noto che il bonus covid-19 che una Regione eroga ai liberi professionisti titolari di partita Iva, attiva alla presentazione dell’istanza, e ai titolari di collaborazione, coordinata e continuativa in possesso di reddito di lavoro autonomo, non sono da assoggettare a ritenuta a titolo di acconto IRPEF e, conseguentemente, non sono imponibili nei confronti dei percettori.

Più precisamente l’esame dell’Agenzia delle entrate verte sull’art. 10-bis del DL 137/2020 (c.d. Decreto Ristori), convertito nella Legge 176/2020, che esclude dalla concorrenza alla formazione del reddito imponibile i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati da chiunque, in via eccezionale a seguito dell’emergenza Covid-19, ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi.

Secondo l’Agenzia delle entrate è possibile farvi rientrare sia i liberi professionisti titolari di partita Iva, sia i cococo che producono reddito di lavoro autonomo.

Pertanto, detto bonus non rileva ai fini IRPEF e non è soggetto a ritenuta alla fonte a titolo di acconto al momento dell’erogazione.