L’INPS, con la circolare n. 59 del 16 maggio 2020, ha fornito indicazioni in merito all'ambito di applicazione del D.L. 23/2020, che ha previsto ulteriori disposizioni relative alla sospensione dei versamenti contributivi a causa dell'emergenza COVID-19. Queste indicazioni vanno a integrare quelle della circ. 37/2020 e della circ. 52/2020.

Con riferimento particolare all’art. 18 del D.L. 23/2020, l’Istituto ha ricordato che il requisito della riduzione del fatturato rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta deve essere verificato distintamente per il mese di marzo e per il mese di aprile, potendosi, quindi, applicare la sospensione dei versamenti contributivi anche per un solo mese.

In particolare, laddove la riduzione del fatturato sia in misura corrispondente alla previsione normativa per il solo mese di marzo 2020, la sospensione dei termini dei versamenti contributivi sarà riferita unicamente a quelli in scadenza nel mese di aprile; laddove, invece, la riduzione del fatturato sia in misura corrispondente alla previsione normativa per il solo mese di aprile 2020, la sospensione dei termini dei versamenti contributivi sarà riferita soltanto a quelli in scadenza nel mese di maggio.

Si precisa, inoltre, che le disposizioni in trattazione non sospendono gli adempimenti informativi, ma unicamente i termini dei versamenti in scadenza nei mesi di aprile e di maggio 2020.

È stato, inoltre, precisato che:

  • La disciplina della predetta sospensione non è sussumibile tra quelle disciplinate dall’art. 107, paragrafo 1, del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (aiuti concessi dallo Stato ovvero mediante risorse statali);
  • Nella sospensione sono ricompresi i versamenti relativi ai piani di rateazione concessi dall’Istituto, alle note di rettifica, nonché agli atti di recupero da accertamento amministrativo o di vigilanza le cui scadenze ricadano nel periodo di aprile e maggio 2020;
  • La sospensione dell’obbligo del versamento riguarda anche i contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali, compresi i soci lavoratori di società, con scadenza 18.5.2020 (I rata contribuzione sul minimale anno 2020 – INPS, mess. 2015/2020 e circ. 59/2020). I requisiti di legge per poter fruire della sospensione contributiva (diminuzione del fatturato o dei corrispettivi) devono essere riferiti all’impresa per la quale sussiste l’obbligo di iscrizione alla gestione. Ad esempio, un iscritto che presenta una pluralità di partecipazioni societarie potrà conseguire il requisito soltanto con riferimento all’impresa per la quale sussiste l’obbligo di iscrizione alla gestione.