L’INPS, con il messaggio 23/12/2021 n.4624, ha fornito le istruzioni operative per effettuare il conguaglio dei trattamenti di integrazione salariale Covid-19, i cui termini decadenziali, scaduti tra il 31 gennaio e il 30 settembre 2021, sono stati differiti al 31 dicembre 2021 dall’art. 11-bis della Legge 215/2021 di conversione del DL 146/2021.

In conseguenza del differimento al 31 dicembre 2021 del termine decadenziale, potranno verificarsi le seguenti casistiche:

1 - Aziende che non hanno ancora effettuato il conguaglio.

Le aziende potranno esporre il conguaglio con le consuete modalità in uso nei flussi di competenza di novembre e dicembre 2021;

2 - Aziende che hanno già provveduto all’esposizione del conguaglio oltre la data di scadenza originaria.

Se la denuncia del mese di competenza risulta elaborata, la procedura di gestione contributiva ha già addebitato l’importo dei conguagli esposti oltre il termine decadenziale, generando una nota di rettifica.

Nei casi in cui le note di rettifica generate non siano state ancora definite, le stesse saranno sottoposte a ricalcolo per il riconoscimento del conguaglio spettante.

Nei casi in cui le note di rettifica siano state definite e inviate al recupero Crediti, per il riconoscimento dei conguagli spettanti, le aziende interessate potranno procedere entro il 31 marzo 2022 all’invio di flussi regolarizzativi, al fine di generare il credito utile per la chiusura dell’inadempienza.