L’INAIL, con la circolare 15/09/2020 n.35, ha istituito nuovi codici da indicare nel mod. F24 per il versamento dei premi assicurativi sospesi a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, usufruendo della rateizzazione prevista dal Decreto Agosto.

Più precisamente, secondo l’art. 97 del DL 104/2020, il contribuente può optare per il versamento del 50% delle somme oggetto della sospensione in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 e del restante 50% mediante rateizzazione, fino ad una massimo di 24 rate mensili di pari importo a partire dal 16/01/2021.

A tal fine sono stati previsti altri codici da indicare nel mod. F24 come il 999226 per i soggetti con posizione assicurativa territoriale attiva dalla data del 23/02/2020 nei Comuni della c.d. pima Zona Rossa.

Lo stesso Decreto Agosto consente anche di optare per il versamento del 50% delle somme oggetto della sospensione, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020 ed il restante 50% mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo a partire dal 16 febbraio 2021.

In questo caso, i soggetti con posizione assicurativa territoriale attiva dal 23.02.2020 nei citati Comuni, dovranno utilizzare il codice 999227.

L’INAIL ribadisce che gli interessati devono comunicare all’Istituto assicurativo di aver effettuato la sospensione ei versamenti, utilizzando l’apposito servizio on line, attualmente in fase di aggiornamento, al fine di consentire anche a coloro che hanno già presentato la comunicazione di sospensione di poter modificare la modalità di pagamento precedentemente scelta.

Infine, ricorda la circolare, per effetto delle modifiche apportate dal DL 104/2020 all’art. 68 del DL 18/2020 (L. 27/2020), sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo 2020 al 15 ottobre 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione. I versamenti oggetto della sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, cioè entro il 30 novembre 2020.

Per i piani di dilazione già in essere alla data dell’8 marzo 2020 e per i provvedimenti di accoglimento delle richieste di rateizzazione presentate fino al 15 ottobre 2020, la decadenza dal beneficio delle rateizzazioni accordate si determina nel caso di mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive, invece delle cinque rate ordinariamente previste.