L’art.23 del DL 18/2020 prevede, in alternativa al congedo parentale straordinario di 15 giorni previsto dallo stesso provvedimento, la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l’acquisto dei servizi di baby sitting nel limite complessivo di 600 euro, da utilizzare per le prestazioni effettuate nel periodo emergenziale. Il bonus è riconosciuto ai lavoratori genitori attraverso il Libretto Famiglia. Tale indennità può essere integrata dal datore di lavoro attraverso i piani di welfare aziendale. Più precisamente il datore di lavoro può sostenere l’intero costo necessario a compensare la baby sitter (decurtato delle 600 euro) anche erogando a rimborso le somme al lavoratore. Somme che per quest’ultimo non costituirebbero reddito di lavoro da assoggettare ai fini fiscali e contributivi.

Infatti, tale servizio rientra nel campo di applicazione della lett. f-bis, dell’art. 51, del TUIR, secondo cui non concorrono a formare reddito di lavoro dipendente le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell'articolo 12, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari.

Sul punto l’Agenzia delle entrate (circ. 28/E del 2016) ha precisato che, data l’ampia formulazione della norma, rientrano nel campo di applicazione anche i servizi di baby sitting, che possono essere resi sotto forma di rimborso spese.