Covid-19 e decontribuzione SUD: in caso di somministrazione rileva la sede dell’agenzia per il lavoro
A cura della redazione
L’INPS, con il messaggio n. 72 dell’11/01/2021, ha fornito alcune precisazioni in merito all’esonero di cui all’articolo 27 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (c.d. “Decontribuzione Sud”), ed in particolare riguardo alla somministrazione di lavoro e al lavoro marittimo.
Riguardo al primo ambito, l’INPS precisa che il beneficio non è riconoscibile allorquando il lavoratore in somministrazione, pur svolgendo la propria attività lavorativa in unità operative dell’azienda utilizzatrice ubicate nelle aree svantaggiate, sia assunto da un’Agenzia di somministrazione situata in una regione diversa da quelle ammesse ad usufruire dello sgravio, in quanto, ai fini del legittimo riconoscimento della decontribuzione, rileva la sede di lavoro del datore di lavoro, e quindi dell’agenzia di somministrazione, e non dell’utilizzatore.
Riguardo alla gente di mare, la cui sede di lavoro è la nave, l’Istituto previdenziale chiarisce che le imprese armatoriali possono beneficiare dell’esonero contributivo in argomento per i lavoratori marittimi che siano imbarcati su navi iscritte nei compartimenti marittimi ricadenti nelle regioni individuate dall’articolo 27 del decreto-legge n. 104/2020, alla luce del criterio già utilizzato dal legislatore nel comma 6-bis dell’articolo 1 del decreto-legge 29 giugno 1984, n. 277, inserito dalla legge di conversione 4 agosto 1984, n. 430, che aveva esteso lo sgravio contributivo nel Mezzogiorno di cui all’articolo 59 del D.P.R 6 marzo 1978, n. 218, alle imprese di navigazione “per i marittimi componenti l’equipaggio di navi iscritte nei compartimenti marittimi ubicati nei territori del Mezzogiorno”.
Infatti, dall’iscrizione della nave e dalla connessa abilitazione alla navigazione, scaturiscono una serie di attività gestionali, sovente collegate con la località d’iscrizione, quali, ad esempio, richieste di servizi vari (amministrativi, portuali, cantieristici) e di altre prestazioni connesse con l’esercizio della nave, a cominciare dal lavoro marittimo.
Pertanto l’agevolazione contributiva in argomento è riconosciuta alle imprese armatoriali per i marittimi imbarcati su navi che risultano iscritte, alla data del 1° ottobre 2020, nei compartimenti marittimi ubicati nelle regioni individuate dall’articolo 27 del citato decreto-legge n. 104/2020.
Infine, in considerazione dell’espresso riferimento ad uno specifico e delimitato periodo temporale di fruizione dell’esonero (ottobre 2020 - dicembre 2020), la decontribuzione può trovare applicazione anche sulla contribuzione relativa alla tredicesima mensilità erogata a dicembre 2020, ma esclusivamente con riferimento ai ratei maturati nel suddetto trimestre.
Pertanto, la Decontribuzione Sud può trovare applicazione sulla tredicesima mensilità limitatamente ai tre ratei maturati nel periodo ottobre 2020 - dicembre 2020.
Infine, conclude l’INPS, i datori di lavoro interessati, che avessero già calcolato ed esposto l’esonero in argomento sull’intera tredicesima mensilità, procederanno alla rideterminazione dell’importo spettante alla luce delle precisazioni sopra esposte.
La maggior somma, riferita ai ratei dei mesi da gennaio a settembre, potrà essere restituita nelle denunce di competenza gennaio 2021.
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