Covid-19: cambiano i benefit per adattarsi alla situazione emergenziale
A cura della redazione

La situazione emergenziale in atto dal 23 febbraio 2020 ha comportato la sospensione di interessi ritenuti fruibili normalmente fino a pochi mesi fa, tenuto conto anche delle restrizioni alla mobilità adottate per contenere il diffondersi del Covid-19.
Si pensi alla fruizione di abbonamenti per l’ingresso nelle palestre o nelle piscine, oppure a cinema, musei e teatri.
Il fatto di non poter più utilizzare tali servizi a seguito della chiusura disposta dai vari DPCM adottati dal Governo, non fa perdere comunque il diritto al lavoratore di fruire dei flexible benefit inseriti nei vari piani welfare aziendali.
Diventa quindi fondamentale individuare quelli che possono soddisfare maggiormente le necessità del momento e dirottare quindi su di essi le scelte.
A tal fine un aiuto può arrivare anche dal datore di lavoro o dalla persona incaricata a gestire in azienda il welfare aziendale che possono consigliare i lavoratori sulle scelte da fare in questo periodo, tenendo conto delle esigenze personali e famigliari.
Nel caso in cui ci si avvalga di una piattaforma informatica, la preferenza per altri benefit può essere effettuata scegliendo tra quelli disponibili nel portale web.
Pertanto, i lavoratori con bambini, avranno maggiore necessità di avere un aiuto economico per la fruizione dei servizi di baby sitter.
Coloro invece che vivono soli e che erano soliti frequentare un cinema o un teatro potrebbero fruire di abbonamenti alla paytv.
Ancora. I lavoratori che hanno la necessità di assistere familiari non autosufficienti possono avere un aiuto attraverso la fornitura di bandanti.
La scelta fatta però deve tener sempre conto del trattamento fiscale riservato dal TUIR. Ne consegue che se un bene o un servizio di cui si intende fruire ricade nel campo di applicazione dell’art.51, c. 2, lett. f) non potrà essere oggetto di rimborso, ma dovrà essere acquistato e poi fornito direttamente da datore di lavoro (o dal soggetto terzo incaricato da quest’ultimo). In ogni caso il lavoratore deve rimanere estraneo al rapporto economico che intercorre tra l’azienda e il terzo erogatore del servizio (si veda circ. A.E. n. 28E del 2016).
Viceversa, se invece il flexible benefit scelto, ricade nella lettera f-bis) potrà anche essere oggetto di rimborso, ma il destinatario del bene non potrà essere il dipendente, ma solo uno dei familiari di quest’ultimo.
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