L’Agenzia delle entrate, con la risposta all’interpello n. 362 del 16/09/2020, ha precisato che possono fruire del credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro previsto dall’art. 120 del DL 34/2020, tutti i costi sostenuti relativi ad interventi accessori per i quali risulti dimostrabile che la relativa realizzazione si è resa necessaria a seguito della messa in atto di quelli principali (agevolabili).

Alla luce di ciò, possono essere considerate ai fini della fruizione del crediti d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro: le spese edilizie sostenute per il ripristino della pavimentazione degli ambienti nei quali risulta danneggiata la pavimentazione a seguito della rimodulazione degli stessi; le spese di rifacimento dell'impianto elettrico, compromesso dallo spostamento delle pareti interne a causa della rimodulazione degli ambienti. Resta fermo che, in tali termini, non risultano agevolabili interventi accessori che si riferiscano a zone diverse da quelle oggetto di rimodulazione, anche se realizzati per ragioni di carattere economico ed estetico.

Non rientrano tra le spese agevolabili di cui all'articolo 120 del DL 34/2020 le spese sostenute per l'acquisto di un compattatore, per l'installazione di un impianto di condizionamento/areazione e per l'installazione di un montacarichi, non essendo riconducibili né agli interventi edilizi né gli interventi per l'acquisto di arredi di sicurezza.

Poiché per espressa disposizione di legge il credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, pur nel limite dei costi sostenuti, in caso di sovrapponibilità del citato credito con ulteriori agevolazioni previste aliunde, potrà essere effettuato il cumulo delle stesse, sino al limite massimo della copertura totale dei costi sostenuti, sempreché queste ultime non dispongano di alcuna specifica limitazione.