L’Agenzia delle entrate-riscossione ha evidenziato le principali novità fiscali contenute principalmente negli artt. 152, 153 e 154 del DL 34/2020, tra le quali il differimento al 31 agosto 2020 del termine finale di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione, in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 agosto 2020. In precedenza tale termine era stato fissato nel 31 maggio dall’art. 68 del DL n. 18/2020 “c.d. Cura Italia”.

La sospensione decorre dal 21 febbraio 2020 per i soli contribuenti che, alla medesima data, avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020).

I pagamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, pertanto, entro il 30 settembre 2020.

Inoltre, per i contribuenti che sono in regola con il pagamento delle rate scadute nell’anno 2019 della “Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e della “Definizione agevolata delle risorse UE”, il mancato, insufficiente o tardivo pagamento alle relative scadenze delle rate da corrispondere nell’anno 2020, non determina la perdita dei benefici delle misure agevolate se il debitore effettuerà comunque l’integrale versamento delle stesse entro il 10 dicembre 2020.

Per il pagamento entro questo termine ultimo di scadenza, non sono previsti i cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018.

Per i piani di dilazione già in essere alla data dell’8 marzo 2020 e per i provvedimenti di accoglimento delle richieste presentate fino al 31 agosto 2020, la decadenza del debitore dalle rateazioni accordate si determina nel caso di mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive (invece delle cinque rate ordinariamente previste).

Per i contribuenti decaduti dai benefici della Definizione agevolata (“Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e “Definizione agevolata delle risorse UE”), per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate scadute nel 2019, è prevista la possibilità di chiedere la dilazione del pagamento (art. 19 del DPR 602/1973) per le somme ancora dovute.

E’ stato poi differito al 31 agosto 2020 il termine “finale” di sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione (in precedenza tale termine era stato fissato nel 31 maggio dall’art. 68 del DL n. 18/2020 “Cura Italia”).

L’Agenzia delle entrate-riscossione segnala anche la sospensione fino al 31 agosto 2020 degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima della data di entrata in vigore del decreto su stipendi, salario o altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati; a partire dalla data di entrata in vigore del decreto (19 maggio 2020) e fino al 31 agosto 2020, le somme oggetto di pignoramento non devono essere sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità ed il soggetto terzo pignorato deve renderle fruibili al debitore; ciò anche in presenza  di assegnazione già disposta dal giudice dell’esecuzione.

Cessati gli effetti della sospensione, e quindi dal 1° settembre 2020, riprenderanno ad operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore (e quindi la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all’Agente della riscossione fino alla concorrenza del debito).

Il DL Rilancio prevede anche la sospensione dall’8 marzo al 31 agosto 2020, delle verifiche di inadempienza da parte delle PA e delle società a prevalente partecipazione pubblica, da effettuarsi, ai sensi dell’art. 48 bis del DPR 602/1973, prima di disporre pagamenti - a qualunque titolo - di importo superiore a cinquemila euro. La sospensione decorre dal 21 febbraio 2020 per i soli contribuenti che, alla medesima data, avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020).

Infine l’art. 153 dispone che le verifiche già effettuate restano prive di qualunque effetto se, alla data di entrata in vigore del “Decreto Rilancio” (avvenuta il 19 maggio 2020), l’Agente della riscossione non ha notificato il pignoramento ai sensi dell’art. 72 bis del DPR n. 602/1973; per le somme oggetto di tali verifiche, le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, possono quindi procedere al pagamento in favore del beneficiario.